=MODUGNO. IL COMUNE DICE NO A BIOCHEMTEX= Stampa
Scritto da Redazione   
Domenica 25 Ottobre 2015 06:55

 

CRESCENTINO

 

PERCHELA BIOCHEMTEX

 

NON DEVE INSEDIARSI A MODUGNO

le Osservazioni del Comune in sede di conferenza dei servizi
per la sottoposizione ad Aia del progetto

 

1.       Con istanza del 21.12.2011, la Società CHEMTEX Italia S.p.A. ha presentato istanza di accesso al programma di investimento, di cui all’avviso approvato dalla Giunta regionale pugliese con delibera n. 2153 del 14.11.2008.

         In particolare, con la suddetta istanza è stato presentato il “progetto definitivo per euro 51.328.249,13 di cui euro 43.072.152,13 riguardanti investimenti in attivi materiali ed euro 8.256.097,00 riguardanti investimento in ricerca e sviluppo”.

2.       Con deliberazione di G.r. (Giunta Regionale, ndr) n. 2263 del 13.11.2012, pubblicata sul BURP n. 171 del 28.11.2012, “sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A”, è stata approvata la proposta di progetto definitivo “come di seguito specificato”: ”CHEMTEX ITALIA S.p.A.: programma di investimento in Attivi materiali da realizzarsi negli anni 2013-2014, per un importo complessivo ammissibile di Euro 37.678.441,91 comportante un onere a carico della finanza pubblica di euro 10.470.000,00 ed un programma di investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni 2012-2014, per un importo complessivo ammissibile di Euro 7.106.070,00 comportante un onere a carico della finanza pubblica di Euro 2.775.914,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a 51 unità lavorative (ULA).

3.       Ora, dalla disamina della “relazione finale di ammissibilità del progetto definitivo per il Contratto di programma proposto” predisposta da Puglia Sviluppo ed allegata alla suindicata deliberazione di G.r., si evince che il programma proposto dalla CHEMTEX S.p.A. riguardava “investimenti per attivi materiali” e “investimenti per ricerca industriale e sviluppo”, con la previsione di realizzare una “unità produttiva” nel Comune di Modugno e l’assunzione di personale con un range di incremento da “49 (fase di accesso) a 51 unità (progetto definitivo)”.

         In particolare, ivi si afferma, tra l’altro, che:

-      “ il programma di investimenti proposto – denominato Progetto MOGHI - intende validare su scala industriale la tecnologia di conversione della lignina in un prodotto denominato refermote composto principalmente da BTX”;

-      “L’intervento prevede la realizzazione di una nuova attività produttiva nel Comune di Modugno – Via Fabrizio de Andrè n. 18 (ex c.da Fondo Cornole 117/E) rappresentata dai seguenti investimenti: Attivi materiali: realizzazione di un impianto dimostrativo su scala industriale per la produzione di 1.000 ton/anno di BTX a partire da lignina; Ricerca e sviluppo: attività finalizzate all’ottimizzazione della tecnologia di conversione di lignina a BTX sia dal punto di vista tecnico, sia a livello economico e ambientale (miglioramento delle condizioni di processo)”;

-      al riguardo si precisa che il progetto di ricerca e sviluppo “sarà svolto presso le strutture di laboratorio (chimico e di analisi) che comunque serviranno principalmente l’area di produzione”;

-      l’iniziativa della Chemtex Italia S.p.A., coerentemente con quanto definito in fase di accesso prevede investimenti inquadrabili nei seguenti codici ATECO 2007: C 20.16.0 “Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie”; M 72.19.09 “ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e nell’ingegneria”;

-      il progetto prevede la realizzazione di un “impianto dimostrativo industriale per la produzione di 1.000 ton/anno di reformate da lignina”, la cui “capacità produttiva” è indicata specificamente nella tabella redatta dalla Chemtex s.p.A. e riportata a pag. 38495 del BURP: in calce a tale tabella si precisa che “la comprensione delle stime elaborate in termini di capacità produttiva di composti aromatii ed alifatici, non può prescindere dalla circostanza che l’impianto dimostrativo di Modugno rappresenti il risultato dello scale up del processo di conversione della lignina attualmente impiegato presso il Centro R&D di Sharon center (Ohio/US) dove, l’unità pilota attiva, è in grado di processare 2,4 Kg/h di lignina (circa 19,2 ton/anno) e di produrre 0,7 Kg/h (…)”. In definitiva l’impianto a realizzarsi a Modugno altro non è che l’applicazione su scala industriale di un processo già ricercato e sperimentato altrove;

-      il progetto “MOGHI”, ossia quello proposto dalla CHEMTEX S.p.A., si sostanzia “nella creazione di una nuova unità produttiva”.

4.       In conclusione, dalla relazione istruttoria predisposta da Puglia Sviluppo si evince che la CHEMTEX ha chiesto l’ammissione ai programmi di “aiuto” regionali, previsti dal reg. reg. n. 9/2008, per l’investimento volto alla realizzazione di un impianto produttivo basato sull’utilizzo di una tecnologia innovativa sperimentata e sviluppata presso altro impianto-pilota esistente negli USA e frutto della ricerca già avviata in impianti in proprietà della stessa proponente, e un minimo aiuto per le attività di ricerca e sviluppo da svolgersi all’interno del laboratorio da realizzarsi sempre nell’indicato impianto industriale comunque a “servizio” dell’area di produzione, attività di ricerca, in ogni caso, svolta non già per la “sperimentazione” di una nuova tecnologia, ma per l’ “ottimizzazione” (come sopra precisato) della tecnologia già sperimentata altrove di conversione della lignina in BTX.

5.  Che il progetto di investimento consista nella realizzazione di un impianto industriale di produzione, lo si evince sia dall’entità della misura di “aiuto” richiesto dalla proponente con riferimento ai c.d. “attivi materiali”, superiore di circa 6 volte quello richiesto per l’attività di ricerca e sviluppo, sia dall’aiuto concesso dalla stessa Regione con la citata deliberazione di G.r. n. 2263/2012, pari ad € 37.678.441,91 per l’investimento in attivi materiali e “appena” € 7.106.070,00 per l’investimento in ricerca e sviluppo.

6.  Del resto, non può certo trascurarsi che il programma di investimento, inerente al progetto industriale presentato dalla CHEMTEX S.p.A., rientra – e in quanto tale è stato preso in considerazione dalla Regione Puglia e di poi da quest’ultima ritenuto “ammissibile” - tra quelli disciplinati dal Titolo VI del reg. reg. n. 9/2008, afferente agli “aiuti di programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di programmi regionali”.

   Ora, se ai sensi dell’art. 48, co. 3, del citato Titolo VI, reg. reg. n.9/2008, “per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti produttivi”, il successivo art. 49 precisa al comma 2° che “possono essere agevolati i programmi di investimento volti: a. alla realizzazione di nuove attività produttive; b. all’ampliamento di unità produttive esistenti; c. alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d. ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente”.

     Il citato articolo, in definitiva, non contempla tra gli investimenti proposti dalle Grandi Imprese, suscettibili di essere ammessi a finanziamenti regionali, quelli inerenti alle attività di ricerca e sviluppo.

     Ne discende, dunque, che il programma di investimenti della CHEMTEX S.p.A., così come presentato ed ammesso dalla Regione Puglia con la succitata deliberazione giuntale, non può che essere un progetto industriale volto alla realizzazione di una nuova attività produttiva: qualsiasi altra tipologia di attività (ad. es. soltanto ricerca, sviluppo e sperimentazione) non rientra tra quelle ammissibili ai sensi della normativa regolamentare succitata.

     Ma, del resto, siffatta qualificazione del progetto presentato dalla CHEMTEX S.p.A. risulta chiaramente sia dalla relazione istruttoria predisposta da Puglia Sviluppo, sia dalla misura delle agevolazioni concesse ex art. 42 e ss. reg. reg. n. 9/2008 per l’appunto afferente in misura cospicua gli investimenti in “attivi materiali”.

7.       Nell’ambito dell’istruttoria del programma di investimento “CHEMTEX”, espletata da Puglia Sviluppo, con nota del 18.10.2012, prot. n. AOO – 089 – 0008502, è altresì intervenuta l’ “Autorità ambientale regionale – assessorato all’Ecologia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione di opere pubbliche” che ha reso “le risultanze della valutazione effettuata sulla sostenibilità ambientale relativamente alla proposta di intervento presentata da Chemtex S.p.A.”.

     In particolare, con la suindicata nota, l’Autorità ambientale della Regione Puglia ha sì espresso parere favorevole “in merito alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa presentata”, ma di fatto subordinandolo al rispetto dell’adempimento di alcune prescrizioni.

8.       Prima di individuare nel dettaglio le singole prescrizioni dettate dalla citata Autorità, occorre però evidenziare che l’istruttoria da questa compiuta è gravemente viziata in nuce, giacchè essa si fonda sull’asserita – ma nient’affatto motivata - “coerenza” della proposta industriale “con la destinazione dell’area interessata (Modugno (BA) – via F. Andrè n. 18 – c.da Forno Cornola n. 117/E)”. Or, al di là del fatto che l’indicata Autorità non ha alcuna specifica competenza in merito alla valutazione sotto il profilo urbanistico del progetto in questione, spettando quest’ultima esclusivamente al Comune interessato, ossia, nel caso di specie, al Comune di Modugno, mai interpellato sul punto, giova evidenziare che, come risulta dal parere reso dall’Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Modugno e prodotto in senso alla Conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia, l’indicato progetto è del tutto incompatibile, sotto il profilo urbanistico, con la destinazione impressa dal PRG all’area ove dovrebbe essere realizzato, oltre che contrastante con i vincoli insistenti su tale area.

     A ben vedere siffatta circostanza è di assoluta rilevanza, oltre che di per sé sola sufficiente, non solo a non consentire la realizzazione del progetto industriale così come proposto dalla CHEMTEX S.p.a. nell’area individuata nel territorio di Modugno, ma soprattutto ad invalidare la relazione di sostenibilità ambientale resa dalla suddetta Autorità regionale nell’ambito dell’istruttoria espletata da Puglia sviluppo, oltre che l’istruttoria condotta da Puglia Sviluppo che essa recepisce, sotto il profilo della sostenibilità dell’intervento, e, infine, la deliberazione di G.r. n. 2263 del 13.11.2012 di ammissione ai finanziamenti regionali di che trattasi, essendo quest’ultima basata proprio sulle indicate relazioni istruttorie.

     In definitiva, il Contratto di Sviluppo sottoscritto tra Chemtex S.p.A. e Puglia Sviluppo non avrebbe dovuto essere stipulato.

     Siffatta circostanza dovrà essere contestata alla Regione Puglia e a Puglia Sviluppo per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

9.       A tale rilevante erroneità si aggiunge anche quella relativa ad un difetto di “percezione” dell’Autorità regionale in merito al progetto di ricerca industriale “CHEMTEX”, avendo essa definito quest’ultimo “la validazione di una tecnologia con potenziali sperimentazioni in ambiti di interesse regionale (possibilità di utilizzare diverse tipologie di biomasse e nello specifico biomasse rivenienti da stralci di potatura o comunque dalla gestione di biomassa residua nel territorio pugliese; integrazione con impianti di produzione di idrogeno, contribuendo al riequilibrio della rete di trasmissione e contrastando la variabilità tipica delle FER)” sebbene nel progetto industriale presentato dalla Chemtex S.p.a. non risulta affatto che esso possa “utilizzare diverse tipologie di biomasse” men che meno “biomasse rivenienti da stralci di potatura o comunque” “gestire biomassa residua nel territorio pugliese; integrazione con impianti di produzione di idrogeno”.

     Ma, a siffatta erronea percezione segue il rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità regionale della “valutazione favorevole” “subordinata all’integrazione nella sperimentazione dell’utilizzo di diverse tipologie di biomasse e, specificamente, biomasse rivenienti da stralci di potatura o comunque dalla gestione di biomassa residua nel territorio pugliese; integrazione con impianti di produzione di idrogeno”: prescrizione, quest’ultima, mai adempiuta dalla CHEMTEX tant’è che essa nei successivi elaborati tecnici dichiara di voler utilizzare solo lignina.

10.       L’Autorità regionale conclude la sua valutazione, resa con la citata nota del 18.10.2012, questa volta correttamente, precisando che, comunque, prima della messa in esercizio dell’intervento oggetto di finanziamento dovrà essere acquisito quanto di seguito indicato: ”in considerazione del fatto che l’attività in oggetto si configura come soggetta ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/06 (Allegato VIII punto 4.1.a) dovrà essere acquisita l’Autorizzazione Integrata ambientale”; “autorizzazione di competenza provinciale in ordine allo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne”.

11.       A distanza di circa due anni la CHEMTEX S.p.A., nelle more divenuta BIOCHEMTEX S.p.A., si è attivata per ottenere l’AIA, presentando la prima istanza nel mese di agosto 2014 alla Provincia, e, all’esito della dichiarazione di incompetenza di quest’ultima, alla Regione Puglia.

     Non risulta agli atti che la BIOCHEMTEX abbia proceduto a pubblicare sui quotidiani l’avviso relativo al procedimento AIA che qui ci occupa.

12.       La Regione Puglia, precisamente l’Ufficio Servizio rischio industriale, dopo aver richiesto, con nota del 29.10.2014, chiarimenti alla BIOCHEMTEX ed aver ricevute nuove relazioni tecniche, addirittura sostitutive delle precedenti, richiede all’Ufficio VIA (v. nota prot. n. 4606 del 19.11.2014) di “esprimere un parere relativamente a 1. applicabilità dell’articolo 23 della legge regionale 18/12 che stabilisce la competenza AIA e VIA della Regione Puglia per progetti finanziati con fondi strutturali; 2. Eventuale assoggettamento della proposta progettuale alla disciplina VIA in funzione delle caratteristiche dimensionali (con particolare riferimento alle quantità di materie prime indicate)”.

13.       Vero è che tale parere non viene reso dall’Ufficio VIA all’Ufficio rischio industriale. Infatti, pervengono soltanto una nota mail della BIOCHEMTEX (mail del 2.3.2015) che richiama una nota di Puglia Sviluppo del 10.2.2015 e la citata valutazione di sostenibilità ambientale resa dall’Autorità ambientale nel 2012, all’evidenza erronea, ma soprattutto ormai datata rispetto alle implementazione che il progetto della BIOCHEMETEX ha subito nel corso degli ultimi anni. A quanto pare soltanto in data 6.5.2015 si esprime l’ufficio ecologia con nota prot. n. 6151.

14.       Sta di fatto che, con nota prot. n. AOO – 169 del 18.5.2015, il Servizio rischio industriale – Ufficio AIA comunica, tra gli altri, al Comune di Modugno l’avvio del procedimento di cui agli artt. 29 ter e 29 quater del d. lgs. n. 152/06.

15.       Viene indetta dalla Regione Puglia la conferenza di servizi nell’ambito del procedimento AIA con contestuale convocazione degli Enti interessati, tra i quali, il Comune di Modugno e invito a rendere osservazioni/pareri.

16.       In data 24.9.2015 il Comune di Modugno ha reso il suo parere negativo sulla scorta delle osservazioni tecnico-scientifiche redatte da consulente all’uopo incaricato e del parere reso dalla Responsabile del Servizio Assetto del territorio afferente l’incompatibilità urbanistica del progetto presentato dalla BIOCHEMTEX, stante il suo contrasto con la destinazione di zona e la insistenza di vincoli sull’area interessata dall’intervento costruttivo: parere negativo al quale integralmente si rinvia e per il cui accoglimento si insiste.

17.       Senonchè, in seno alla Conferenza di Servizi, la Regione Puglia, dopo aver essa stessa non solo avviato il procedimento di AIA, ma addirittura indetto la conferenza di servizi, ha affermato, ma per nulla motivato, che “dalla lettura approfondita, da parte dell’Ufficio AIA, della documentazione a corredo della domanda di AIA, fra cui l’istanza, la relazione tecnica, nonchè la scheda di valutazione Contratti di Programmi (allegata alla nota dell’Autorità Ambientale prot. n. 8502 del 18/10/12 – ossia quella sopra citata, n.d.r.) l’installazione in esame sarebbe definibile per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi processiper la quale ai sensi dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e smi non vi è assoggettamento al Titolo III bis concernente l’Autorizzazione integrata ambientale”.

18.       Trattasi, invero, di una affermazione apodittica, sganciata da qualsivoglia specifica motivazione, ma assolutamente erronea per le seguenti ragioni:

19.       L’Allegato VIII alla parte seconda richiamato dalla Regione (ora allegato 5 quater) dispone al punto A che “le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III bis alla parte II”.

     Or, trattandosi di una “deroga”, ossia di una norma “eccezionale” alla “regola generale” è da interpretare restrittivamente (art. 14 c.d. preleggi): onde la deroga si applica soltanto alle installazioni e agli impianti o alle parti di esso utilizzati per la ricerca e per lo sviluppo e per la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

     A ben vedere come risulta dai documenti sopra evidenziati e, in particolare, dalla relazione istruttoria predisposta da Puglia Sviluppo e dalla delibera di G.r. del 2012 di ammissione ai finanziamenti regionali del progetto industriale CHEMTEX, esso, così come descritto, valutato ed ammesso al Contratto di Sviluppo, è un impianto di produzione (altrimenti, come sopra rilevato, non era neppure ammissibile ai finanziamenti regionali ex reg. reg. n. 9/08); l’attività di ricerca e sviluppo concernerà tutt’al più l’ottimizzazione di una tecnologia già sperimentata altrove, precisamente presso lo Sharon Center sito in Ohio/USA.

E’ la stessa BIOCHEMTEX a dichiarare, seppur nel tentativo di “aggiustare il tiro”, che il progetto industriale presentato si distingue in due progetti:

- il PROGETTO A consistente nella realizzazione di un impianto dimostrativo della tecnologia PROESA con finalità produttive come si evince dalla relazione tecnica olre che dalla scheda allegata alla deliberazione di G.r. Puglia del 2012;

- il PROGETTO B (di entità più modesta) con finalità di “ricerca e sviluppo sperimentale del processo”.

     In definitiva il progetto industriale proposto dalla BIOCHEMTEX non rientra appieno nella deroga prevista dal citato Allegato VIII ora 5 quater, giacchè comunque prevede la realizzazione e l’attivazione di un impianto di produzione e non già di un impianto ove si svolgono esclusivamente ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

     Si ribadisce un impianto di tal guisa non avrebbe potuto e, comunque, dovuto preso in considerazione nell’ambito del programma di aiuti regionali di cui al reg. n. 9/2008.

     Del pari non può trascurarsi che con la scheda di sostenibilità ambientale del 18.10.2012, per giunta richiamata dalla Regione in seno alla Conferenza di Servizi, l’Autorità ambientale regionale ha imposto “prima della messa in esercizio dell’intervento oggetto di finanziamento” l’acquisizione dell’AIA: si tratta, dunque, di una prescrizione divenuta ormai infungibile, tant’è che la stessa BIOCHEMTEX, senza nulla eccepire al riguardo, nell’evidente consapevolezza della correttezza di siffatta prescrizione, ha chiesto l’avvio del procedimento AIA.

20.       A ciò aggiungasi che, sia per la tipologia dell’attività e della tecnologia che la BIOCHEMTEX intende avviare nell’ambito del suindicato progetto industriale sia per l’assenza nell’ordinamento giuridico vigente di una definizione di impianto “di ricerca, sviluppo e sperimentazione”, occorre necessariamente far riferimento alla norma di cui all’art. 211 del d.lgs. n.152/2006, che individua gli impianti di ricerca e sperimentazione alle seguenti condizioni “a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove”. Trattasi, con particolare riferimento a quest’ultima precisazione, di condizioni non rispettate dal progetto de quo, che prevede una potenzialità giornaliera, continua nel tempo, di gran lunga superiore a quella prevista dalla norma suindicata.

*****

Rebus sic stantibus, il Comune di Modugno, nel rinviare a tutto quanto già dedotto e concluso con il parere negativo reso il 24.9.2015, al quale integralmente si riporta, alla luce di quanto sopra evidenziato, precisa quanto segue:

-     in via preliminare, il progetto CHEMTEX non doveva essere neppure ammesso ai finanziamenti regionali, giacchè, contrastante sia con la destinazione di zona impressa dal PRG vigente nel Comune di Modugno all’area sulla quale tale progetto dovrebbe essere realizzato sia con i vincoli urbanistici su tale area insistenti;

-      il progetto CHEMTEX per tali ragioni non è assentibile anche nell’ambito della valutazione ambientale dello stesso;

-      si tratta di un progetto rientrante tra quelli per i quali il Codice dell’Ambiente prevede la VIA o l’AIA;

-      la Regione Puglia, previa specificazione delle motivazioni fattuali e giuridiche che l’hanno indotta ad escludere l’assoggettabilità a VIA per tale progetto, è tenuta ad istruire il procedimento AIA già avviato ed a concluderlo con un provvedimento espresso, stante quantomeno la pacifica assoggettabilità ad Autorizzazione integrata ambientale dell’indicato programma.

[Il testo delle Osservazioni è dell'Assessore all'assetto del territorio avv. Francesca Benedetto con la collaborazione dell'Assessore all'Ambiente Tina Luciano. E' stato depositato alla Conferenza dei servizi dal Sindaco Nicola Magrone e dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente Maria Magrone]

 

 

 

 


 

Ultimo aggiornamento Domenica 25 Ottobre 2015 18:30
 
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