=IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SI FERMA SULLA PORTA DEL TAR= |
Scritto da Redazione |
Domenica 01 Giugno 2014 18:15 |
UNA NOTA DI 'ITALIA GIUSTA ” E' questa la situazione della rilevazione della qualità dell’aria a febbraio 2014, quando il sindaco di Modugno emette il suo provvedimento: da 5 anni, la rete che misura la qualità dell’aria mostra buchi e inefficienze, e soprattutto non fornisce dati certi. Consiglio di Stato, sentenza 4227/2013: il principio di precauzione “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente” e si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche”. ” Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sede di Bari, prima sezione), il 29 maggio, ha sospeso l’efficacia del provvedimento del sindaco di Modugno (prot. n. 9438 del 25.02.2014, pubblicata il 26.02.2014) col quale sul territorio di Modugno erano stati “sospesi tutti i nuovi processi e/o impianti industriali e produttivi che contribuiscono ad apportare un incremento degli inquinanti sino all'entrata a regime della nuova rete regionale della qualità dell’aria cosi come configurata dalla deliberazione di G.R. n. 2420/2013”. Il Tar ha deciso la sospensiva (il merito della questione si discuterà nel 2015) accogliendo il ricorso del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari. Il quale - sia detto per inciso, ma non incidentalmente - governa l’area industriale di Modugno (il 70% della zona industriale che amministra il Consorzio appartiene a Modugno), paradossalmente senza che nel Consiglio di amministrazione del Consorzio segga un rappresentante del Comune di Modugno. Dunque il provvedimento del sindaco di Modugno è stato sospeso perché, per i giudici, “da un lato, è mancata un’adeguata istruttoria che dia contezza dell’assenza di possibilità alternative per poter fronteggiare la concreta situazione attraverso strumenti di amministrazione attiva (ad es. nell’ambito delle singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie dei nuovi impianti), dall’altro il carattere risalente dei dati sulla qualità dell’aria richiamati dal provvedimento (Relazione ARPA del 26.10.2009 e presunti malfunzionamenti strumentali di una centralina EN02 di Modugno nel periodo maggio-ottobre 2013) ed il riferimento al principio di precauzione (che per definizione concerne pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa) ostano ad una valutazione in termini di straordinarietà dell’urgenza nel provvedere, che deve invece sussistere ai fini dell’esercizio del potere de quo, dovendo il pericolo minacciato essere effettivo ed incombente”. A proposito della prima questione sollevata dal Tar Bari (“è mancata un’adeguata istruttoria che dia contezza dell’assenza di possibilità alternative per poter fronteggiare la concreta situazione attraverso strumenti di amministrazione attiva (ad es. nell’ambito delle singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie dei nuovi impianti)”), si deve rilevare che il provvedimento del sindaco parte proprio dalla considerazione che è possibile che il Consorzio - nel Cda del quale Modugno, si ricordi, non ha un proprio rappresentante - possa consentire l’insediamento di impianti “inquinanti” che, per i motivi più diversi, sfuggano a “singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie”. Un’altra considerazione è da fare su questa prima argomentazione dei giudici del Tar, ma per ragioni logiche è meglio esporla più sotto. Ancora più azzardato nei è il secondo argomento del Tar Bari: “il carattere risalente dei dati sulla qualità dell’aria richiamati dal provvedimento [del sindaco, ndr] (Relazione ARPA del 26.10.2009 e presunti malfunzionamenti strumentali di una centralina EN02 di Modugno nel periodo maggio-ottobre 2013) ed il riferimento al principio di precauzione (che per definizione concerne pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa) ostano ad una valutazione in termini di straordinarietà dell’urgenza nel provvedere, che deve invece sussistere ai fini dell’esercizio del potere de quo, dovendo il pericolo minacciato essere effettivo ed incombente”. Ma il punto è proprio qui, in quei potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa. Il ragionamento nel provvedimento del sindaco è infatti un altro da quello esposto nelle poche righe dell’ordinanza, ed è un ragionamento abbastanza lineare: sulla qualità dell’aria a Modugno i dati certi non esistono, ed è parecchio tempo che non esistono; tuttavia esistono pericoli per la salute costanti e immanenti, attestati da “dati preoccupanti” epidemiologici. E nell’ordinanza del sindaco si portano gli elementi costitutivi di questo assunto:
Dunque è questa la situazione della rilevazione della qualità dell’aria a febbraio 2014, quando il sindaco di Modugno emette il suo provvedimento: da 5 anni, la rete che misura la qualità dell’aria mostra buchi e inefficienze, e soprattutto non fornisce dati certi, mentre i preoccupanti dati epidemiologici (in particolare, la mortalità per broncopatie), che Arpa stessa pose nel 2009 in correlazione con dati di estrema gravità della qualità dell’aria, non vengono invece smentiti da nessuno. Se è Arpa lo strumento “di amministrazione attiva” per la rilevazione della qualità dell’aria e Arpa non si mostra in grado di fornire dati certi, come evitare pericoli ulteriori per la salute pubblica? Dopo la rilevazione di “anomalie strumentali” nel 2010 Arpa cambiò persino gli strumenti di misurazione e le modalità di rilevazione e, nonostante questo, ancora per “anomalie strumentali” sono andati persi dati rilevanti per ben sei mesi del 2013. Come valutare - e qui si torna alla prima argomentazione dei giudici del Tar - se sia sufficiente ricorrere a “strumenti di amministrazione attiva (ad es. nell’ambito delle singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie dei nuovi impianti)” se un impianto potenzialmente “inquinante” va a collocarsi in un contesto di grande criticità ambientale? E’ per questa mancanza di dati certi, evidentemente, che nel provvedimento del sindaco si richiama il principio di precauzione: perché non si hanno certezze. Consiglio di Stato, sentenza 4227/2013: il principio di precauzione “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente” e si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche”. L'applicazione di tale principio fa si “che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”. D’altro canto, sulle vicende riguardanti insediamenti di impianti potenzialmente inquinanti e della qualità dell’aria a Modugno si tenne il 5 marzo un consiglio comunale monotematico cui partecipò anche il direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato. In una discussione che a tratti fu anche molto vivace, il sindaco disse tra l’altro ad Assennato che se Arpa avesse potuto garantire dati certi, e non preoccupanti, sulla qualità dell’aria a Modugno, egli avrebbe revocato in quel momento stesso il proprio provvedimento di sospensione degli impianti inquinanti; Assennato, però, in quella circostanza finì col confermare ‘defaillances’ della rete delle stazioni di monitoraggio degli inquinanti, le stesse carenze che il sindaco aveva posto a base del proprio provvedimento di blocco. E, sulla stessa questione, ancora un mese fa il sindaco ha chiesto ad Arpa di conoscere lo stato di attuazione della nuova rete regionale di qualità dell’aria, anche perché erano giunti al Comune di Modugno solo i dati di gennaio e febbraio benché fosse “urgente avere un quadro oggettivo e attendibile, di ultimo aggiornamento, sulle condizioni dell’aria presenti sul territorio comunale”. Sospesa l’ordinanza del Sindaco, dunque, il merito della questione si valuterà nel 2015; la decisione a quando? . |
Ultimo aggiornamento Domenica 01 Giugno 2014 23:35 |