CANI IN PROCURA Stampa
Scritto da Redazione   
Giovedì 03 Marzo 2011 01:24

Una denuncia di Antonello Dell’Anna
in difesa dei cani randagi
e della salute pubblica

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"dove vanno a finire i cani randagi
che nessuno cura
e che, anzi,
vengono lasciati morire di fame
e di malattie e spesso uccisi?
Accade nella terra di nessuno
a Modugno (Bari), paese senza governo
"

 

 All'attenzione della spett. Procura della Repubblica di Bari

 In qualita' di Presidente dell'Associazione Kimba  onlus, costituita allo scopo di realizzare un sereno rapporto uomo animale, ma soprattutto in qualita’ di dirigente medico di pronto soccorso della A.S.L., desidero informare codesta Procura delle modalita' con le quali viene gestito il problema del randagismo canino da parte del servizio veterinario della ASL nel comune in cui risiedo, Modugno, provincia di Bari

I servizi veterinari delle ASL dovrebbero agire in ottemperanza della legge quadro 281 del 91, e in base ad una circolare  dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', che gia' nel lontano 1981, prendendo atto che l'aumento esponenziale dei cani vaganti nelle zone urbane e rurali creava e avrebbe creato poblemi sempre piu' gravi sia alla popolazione che agli stessi animali, raccomandava sistematiche ed efficaci azioni di sterilizzazione dei randagi, al fine di ridurne il numero.

La legge quadro 281del 91 individuava nei servizi comunali e nelle Asl veterinarie gli enti preposti all'applicazione della stessa, in particolare dell'art.4 comma 2 e dell'art.2 comma1 (il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle Asl).

Inoltre l'art. 5 della plegge prevede sanzioni per i reati in tema di benessere animale, le quali vanno ad incrementare il fondo per l'attuazione della stessa:

 

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto all'art 8.

 

A questa legge e' seguita la legge regionale n12 del 3 aprile 1995:

 

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

 

ARTICOLO 2

(Tutela sanitaria e vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale.

 

ARTICOLO 6

(Recupero cani randagi)

1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi.

2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche. 

3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l' impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

4. Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all' animale.

5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall' artº 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

 

Evidentemente a Modugno queste leggi sono ampiamente disattese, in quanto il fenomeno del randagismo, canino soprattutto, lungi dal diminuire di portata, ha subito al contrario un incremento notevole, le periferie sono piene di branchi  che fanno paura agli abitanti, molte volte costretti al coprifuoco per il timore, fondatissimo per altro, di attacchi, nelle campagne i reati contro gli animali non accennano a diminuire, se non nelle zone in cui ci sono dei volontari che li nutrono e che agiscono in qualche misura da deterrenti al compiersi di azioni criminose.

 

Qual'e' stato fino ad ora l'intervento dei servizi veterinari per far fronte a questi gravi problemi?

Per quanto riguarda le sterilizzazioni e la cattura di cani randagi, ogni tanto si da' inizio ad una campagna di accalappiamenti, per lo piu' di animali stanziali e tranquilli che circolano in citta', spesso accuditi da privati cittadini e qualche volta gia' sterilizzati, che spesso finiscono in megacanili privati convenzionati, stracolmi oltre misura, ben oltre i limiti  stabiliti dalla LR 26 del 9 agosto 2006 e ribaditi dalla sentenza del TAR n.56/RG, fatto che avviene previo "motivato" parere dei servizi veterinari dell'ASL:

 

LR 26 del 2006

i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamento dei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilate non può comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento.

 

La possibilita' di sterilizzare e reimmettere sul territorio, stabilita dall'art della LR n26/ del 9 agosto 2006, non viene quasi per nulla presa in considerazione.

 

Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), sono state apportate le seguenti modifiche:

 

“al comma 2 dell’articolo 5 sono aggiunti,infine, i seguenti periodi: “ A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitari locali possono disporre la reimmissione

sul territorio di provenienza degli animali

sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione.

Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”.

 

E se per quanto riguarda l'osservanza dell'art. 5 della LR 3 aprile del 1995 i servizi veterinari di Modugno si rivelano poco diligenti, e' sconcertante la loro totale assenza nei riguardi della vigilanza sui reati di maltrattamento e uccisione di animali, vigilanza che dovrebbero effettuare perche' loro obbligo proveniente dagli art 1 e 2 della legge n12 del 3 aprile 1995, e che oltretutto porterebbe ad un aumento dei fondi a disposizione per l'attuazione della stessa legge, derivante dagli introiti delle sanzioni, con beneficio sia per gli animali che per la popolazione

 

Per dare la misura del loro disinteresse riporto un episodio molto grave accaduto a me personalmente nel luglio 2009.

Risale infatti alla meta’ di luglio il rinvenimento inspiegabile dei corpi senza vita di quattro cani di un gruppetto che usava stazionare davanti al cancello della mia abitazione, in campagna. Tutti con una caratteristica in comune: colorito viola-bluastro delle mucose del cavo orale (lingua e gengive). Una quinta (femmina) ritrovata ancora viva,con gli stessi segni, presentava anche una grave insufficienza respiratoria. Fu possibile portarla dapprima in una clinica  privata di Bari, nel vano tentativo di salvarla, e successivamente, non migliorando le condizioni cliniche, all’Istituto di Veterinaria dell’Universita’ di Bari (con sede a Valenzano)

I Veterinari delle due strutture furono entrambi immediatamente concordi nel formulare come prima ipotesi diagnostica un verosimile avvelenamento da Paraquat. In piu’ una radiografia del torace evidenziava un pneumomediastino, presumibilmente dovuto alla rottura dell’esofago o delle vie respiratorie (ingestione e/o inalazione di sostanze tossiche), che impediva la normale escursione polmonare, responsabile della dispnea. La cagnetta dopo due giorni di lenta agonia respiratoria e vani tentativi di terapia moriva. Altri due del gruppo,che mai si allontanavano dal luogo, non sono stati piu’ ritrovati

Si trattava quindi di un quasi certo avvelenamento degli animali, non si sa se intenzionale o casuale, ma comunque realizzato mediante l'uso di paraquat, un fitofarmaco estremamente tossico anche per l'uomo, che a causa dei suoi effetti anche letali e' provvisto di rintracciabilita', puo' essere venduto solo a chi possiede regolare patentino rilasciato dalla Regione, la sua vendita deve essere registrata in apposito registro, durante l'utilizzo, sempre da parte di operatori in possesso di patentino, devono essere scrupolosamente seguite particolari precauzioni di sicurezza.

La situazione andava quindi accertata in maniera tempestiva, perche' nel caso di avvelenamento intenzionale si trattava di reato penale perseguibile d'ufficio (violazione degli  art.544 bis e 544 ter codice penale).

Nel caso invece di avvelenamento dovuto ad ingestione, magari leccando flaconi del fitofarmaco mezzi vuoti, lasciati sul terreno,oppure mangiando erba contaminata dalla sostanza, si configurava il reato di violazione dell'art 452-ter (Danno ambientale. Pericolo per la vita o l’incolumità personale) (Se dalla illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.)

Fatto grave, per cui si fece segnalazione al servizio veterinario di Modugno, nella persona del dirigente veterinario, dott,. Continolo, perche' effettuasse un sopralluogo sul posto e procedesse con gli accertamenti del caso. Il dott. Continolo,dopo una visione fugace del corpo dell'animale e del posto, avvenuta alle 20.00 di sera, asserì che eventuali accertamenti autoptici sull’animale avrebbero dovuto essere richiesti a proprie spese da chi avesse rinvenuto la carcassa (e cioe’ dallo scrivente), in netta violazione dell'art 3 comma 2  del decreto Martini, cosa che al momento ignoravo non essendo un veterinario, e che potetti appurare solo in seguito

Il giorno seguente,quindi, fu caricato in auto il corpo dell’animale, ormai in rapida decomposizione a causa del caldo, e trasportato all’Istituto di Veterinaria di Valenzano per l’esame autoptico. Il tutto sotto il sole infernale di luglio e con il il nauseante odore della putrefazione, dal momento che il mezzo di trasporto fu l'auto del sottoscritto e non un mezzo idoneo messo a disposizione dalla ASL

All'Istituto di veterinaria, il dirigente responsabile del servizio di anatomia patologica rifiuto' il corpo dell’animale, in quanto, trattandosi di reato penale, il rilievo autoptico avrebbe dovuto essere richiesto dal dirigente Asl.

Dopo aver richiamato telefonicamente ai propri compiti il dirigente Asl, si riportava l’animale nella sede Asl di Modugno, per essere conservato in cella frigorifera e successivamente trasportato (questa volta da loro) a Putignano, finalmente per l’esame autoptico e a Foggia per gli esami tossicologici.

Ma le temperatuture delle celle frigorifere, che sono di 4 gradi celsius, non riescono ad interrompre fenomeni putrefattivi gia' in atto avanzato, per cui il risultato dell'esame autoptico non fu in grado di stabilire con sufficiente chiarezza la causa del decesso.

 

Lasciando alle Vostre coscienze le considerazioni morali su fatti di questo genere, vorrei ribadire che il Servizio veterinario della Asl e' un servizio pubblico, remunerato dalle tasse che i cittadini onesti pagano, e quindi non sono tollerabili omissioni e rifiuto di eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro, in special modo se da dette omissioni possono scaturire danni alla salute pubblica (Art. 328 Codice penale - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.)

 

Il non mettere in atto le disposizioni di legge da parte degli organi preposti, come in questo caso, mettendo in pericolo la salute pubblica (immaginiamo cosa sarebbe potuto accadere se un bambino, andando in gita in campagna, nel luogo dove presumibilmente era stato irrorato il Paraquat, avesse  raccolto qualcosa dal terreno e l'avesse portato alla bocca, avrebbe potuto fare la fine dei cani)

 

Eppure, la Regione Puglia, con il DIEF del 2008, ha stanziato ben un milione di euro a disposizione dei servizi veterinari.

Si tratta di una cifra davvero rilevante, e quindi non si riesce a capire perche', all'attualita', in citta' e' presente una gran quantita' di cani randagi, con grave disagio della popolazione

Non si riesce a comprendere perche' le telefonate dei cittadini che richiedono interventi urgenti ai veterinari della asl non trovano quasi mai risposta

Non si riescono a comprendere nemmeno i "motivati pareri favorevoli' dei servizi veterinari all'invio di cani in strutture private quali il canile di Bitonto, gestito dalla Coop sociale Tasha, che detiene circa 250 cani provenienti da Modugno, pur essendo  di suo sovraffollato, e quindi dovrebbe operare ad esaurimento, e per giunta sotto sequestro sanitario e con il Malcangi di Trani,addirittura fuori Asl (si ricorda che Trani fa parte della B.A.T)

 

Con la presente chiedo, a nome e per conto dell'Associazione Kimba,  che sia fatta luce sull'entita' dei fondi a disposizione dei Servizi veterinari di Modugno e su come gli stessi siano stati finora utilizzati.

Chiedo inoltre che siano esaminati i rapporti di pareri favorevoli al ricovero dei cani nelle canili limitrofi nonche' la quantita' di cani randagi microcippati dal comune e iscritti all'anagrafe canina, in ottemperanza della LR 3 aprile del 1995

 

Con osservanza,

                                     il Presidente dell'Associazione Kimba

                                                                     dott. Antonello Dell'Anna 

 

 

 

Ultimo aggiornamento Sabato 26 Marzo 2011 00:23
 
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