=ILVA. NAPOLITANO FIRMA IL DECRETO - SE IL PIL VALE PIU' DELLA VITA= |
Scritto da Redazione |
Martedì 04 Dicembre 2012 16:59 |
IN CALCE: IL DECRETO DEL GOVERNO
” Presidente, venga a spiegare ai bambini malati perché lo Stato ha preferito darli in pasto al Mostro...” Lettera al presidente della Repubblica di una donna del Comitato donne per Taranto, dopo la firma di Giorgio Napolitano al decreto del governo che consente all'Ilva di produrre nonostante il sequestro disposto dalla magistratura
”
Taranto 03.12.2012 Credevo che avrebbe scelto la Vita e non la morte.. E invece ha firmato la nostra condanna. La condanna di una città sacrificata da anni in nome del profitto più squallido e criminale, abbandonata nelle mani di una famiglia di imprenditori senza scrupoli, plurindagati e pluricondannati e tutt'oggi agli arresti domiciliari o addirittura latitanti. Come credere ancora nello Stato Italiano? Come credere nella politica e in chi dovrebbe difendere e promuovere il bene comune..e invece ci ha rubato anche il diritto alla Vita? A Taranto c'è un'ordinanza del sindaco che vieta il pascolo entro un raggio di non meno di 20 km attorno all’area industriale...ma in quei 20 km noi ci viviamo!! Vivono i nostri bambini!!! Le pecore e le capre sono state uccise...ora lo Stato uccide anche noi...per decreto!!! Ho bisogno di sapere da Lei, signor presidente, cos'hanno di diverso i bambini di Genova rispetto ai nostri. Ora le auguro buona notte, presidente..ma non so se e come riuscirà a dormire...e se ci riuscirà allora si preoccupi, perchè temo che ha barattato la sua coscienza col vile denaro. ” Domani il Comitato Donne per Taranto, con PeaceLink, Tarantorespira e tante altre associazioni e cittadini di Taranto farà un sit in sotto la prefettura: ciascuno terrà in mano una copia della Costituzione italiana
ECCO IL DECRETO DEL GOVERNO
testo in vigore dal: 3-12-2012IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e' provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Societa' ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu' rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE; Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale e il Piano operativo assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorita' finalizzato al risanamento progressivo degli impianti; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell'attivita' produttiva di uno o piu' stabilimenti per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticita' esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti; Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorita' strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale 1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. 2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. |
Ultimo aggiornamento Venerdì 07 Dicembre 2012 21:50 |