=FIBRONIT DI BARI. UNA SENTENZA CHE FA GIUSTIZIA= Stampa
Scritto da Redazione   
Lunedì 10 Dicembre 2012 13:03

fibronit.jpgUna sentenza che dà giustizia alle vittime dell'amianto ed ai loro familiari e che dovrebbe far riflettere molte coscienze modugnesi.

LA SENTENZA SULLA FABBRICA DI BARI

«Fibronit, amministratore colpevole»

L'imprenditore Stringa deve risarcire i familiari
di tutte le vittime «per l'assenza di cautele»


L'amministratore delegato è il responsabile legale di uno stabilimento che, nel corso degli anni, non ha adottato le necessarie cautele per ridurre ed eliminare il rischio di dispersione delle polveri di amianto, e risponde penalmente, anche con condanna al risarcimento, non solo per il decesso dei dipendenti ma anche per quello dei cittadini residenti vicino allo stabilimento produttivo e che hanno respirato le polveri letali. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 46.428 che ha confermato la condanna dell'ex amministratore delegato del cementificio «Fibronit» di Bari, Dino Stringa. L'imprenditore guidò l'azienda dal 1969, a poco prima della sua dismissione avvenuta nel 1985. «Ben poco» il manager aveva fatto, anche quando erano conclamati i rischi da amianto, per ridurre la contaminazione dei lavoratori, compresi quelli che avevano già sviluppato l'asbestosi. Stringa è stato riconosciuto «colpevole» della morte di tre operai e delle lesioni gravissime all'apparato respiratorio ai danni di un altro dipendente. Inoltre, l'ex ad è stato riconosciuto «colpevole» della morte per mesotelioma pleurico di una signora, Giulia G., deceduta nel 2001 dopo aver vissuto fin dal 1959 nel quartiere confinante con l'impianto della «Fibronit».

In secondo grado Stringa aveva maturato la prescrizione per la morte di uno degli operai e per il decesso della donna, e per questo l'originaria condanna di primo grado a otto mesi di reclusione era stata ridotta a cinque mesi e 15 giorni con sospensione della condizionale per effetto di una precedente e ulteriore condanna. Nonostante la parziale prescrizione, Stringa deve risarcire i familiari di tutte le vittime «proprio per l'assenza di cautele nell'impiego dell'amianto che ha determinato la diffusione sul luogo di lavoro, e anche all'esterno, delle relative polveri e la conseguente inalazione delle stesse da parte di quanti, lavoratori e non, ne sono venuti a contatto». Il tempo di latenza dei danni prodotti dal sistema respiratorio dalle polveri di amianto è elevato e varia dai 20 ai 40 anni, mentre ha un decorso breve di uno o due anni lo sviluppo del tumore alla pleura generalmente preceduto dall'asbestosi che si sviluppa soprattutto tra i lavoratori privi di «protezione».

Comitato cittadino Fibronit - Bari

 
Condividi