=27 GENNAIO. LE LEGGI RAZZIALI DEL FASCISMO= Stampa
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Scritto da Redazione   
Giovedì 25 Gennaio 2018 18:47

CodiceBreveRazzismoFascistaNel Codice breve del razzismo fascista - La “questione razziale”. Stato totalitario e democrazia costituzionale, volume che raccoglie ed analizza tutti i documenti della legislazione razziale fascista, scrive Nicola Magrone:Le “leggi razziali” del fascismo hanno goduto di un “trattamento” particolarmente benevolo: quello che si dà a una cosa straordinariamente eccezionale, anomala, imprevedibile, imprevista, e nemmeno voluta. Detto questo, il caso sarebbe chiuso. E dunque, non conterebbe nulla tutto il resto, una mostruosità potendoci toccare in sorte sotto tutti i regimi e ad ogni latitudine; un mostro è un mostro. E nemmeno conterebbe nulla l’affanno di chi si ostinasse a collocare sentinelle armate di tutto punto ai confini dell’ “abitato costituzionale”: la mostruosità non viene da dentro ai confini, viene da fuori, non si sa da dove, non si sa perché; se viene, non si fa annunciare, un fulmine, un tuono, una calamità.

Purtroppo, le leggi razziali del fascismo non vennero da fuori. Il 17 novembre del 1938, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d’Italia, Imperatore d’Etiopia, “ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere”, decreta - “su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’Interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni” - un complesso, pignolo e accanito sistema di norme che porta la difesa della razza praticamente ovunque. E’ il Regio Decreto legge 17 novembre 1938 - XVII, n.1728, contenente Provvedimenti per la difesa della razza italiana. E’ il testo fondamentale della legislazione razziale del fascismo: Sudcritica vuole ricordare, per il Giorno della Memoria, l’ignominia delle leggi razziali con testi tratti dal libro di Nicola Magrone, Codice breve del razzismo fascista, e con le parole di una grande amica di Sudcritica, Elisa Springer, ebrea austriaca, costretta a subire le atrocità dei campi di sterminio nazisti e poi vissuta a lungo in Puglia. Di Elisa pubblichiamo la Testimonianza apparsa anch'essa nel Codice Breve.

decreto-razza

Il decreto del 17 novembre 1938 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n.264 del 19 novembre 1938 - fu convertito in legge, senza modifiche come tutti gli altri provvedimenti analoghi, con la legge 5 gennaio 1939 n.274.

Esso era stato la traduzione in “un complesso, pignolo e accanito sistema di norme”, secondo la definizione di Magrone, della Dichiarazione sulla razza che era stata approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938, e pubblicata sul Foglio d'ordine del Partito Nazionale Fascista il 26 ottobre 1938.

Ma quel decreto fu preceduto da una serie di importanti passi preparatori e da due iniziative fondamentali: il censimento degli ebrei nell'agosto 1938 e i Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola (legge 5 settembre 1938 n. 1390), che in soli sette articoli decretano di urgenza una vera e propria espulsione violenta di insegnanti e alunni dalle scuole di ogni ordine e grado, ma anche dalle "Accademie, dagli Istituti e dalle Associazioni di scienze, lettere e arti.

 

censimento Documento inviato ai Comuni che contiene lordine di censimento degli ebrei22 agosto 1938. Il censimento degli ebrei.

Scrive Magrone nel Codice breve:

La “svolta” del 1938 nella politica complessivamente autoritaria del Fascismo verso approdi propriamente e dichiaratamente razzistici e specificatamente antiebraici sta, in realtà, tutta intera e organicamente dentro alla progressiva costruzione delle Stato totalitario. [...]

 Anche se la pubblicistica fascista, e Mussolini stesso, dal ’38 in poi non mancheranno occasione per ribadire antichi convin­cimenti razziali, sta di fatto che dal ’38 i sinistri segnali si fanno, da sotterranei e mormorati, espliciti e gridati.

Preceduti da una piccola serie di “censimenti interni” sulla religione professata dai dipendenti di ministeri, scuole, Università e finanche forze armate, il 22 agosto del 1938 incaricati comunali bussano alle porte delle famiglie italiane per censire, armati di “moduli di rilevazione” analitici e complessi, tutti gli ebrei.

 In verità, l’iniziativa non si presenta immediatamente percepibile come finalizzata a scopi diversi da quelli di mera rilevazione demografica.

 Si chiede che “il capo famiglia o il capo convivenza o chi ne fa le veci” fornisca una serie di minute notizie, accanite e punti­gliose sí ma tutto sommato di ordinaria “familiarità”:

 “Relazione di parentela o di convivenza”, “Cognome, Nome”; “Paternità”, “ Nascita”, “Sesso”, “Stato civile”, “Matrimonio” “Posizione nella professione”, “Ramo di attività”, “Iscrizione in anagrafe”, “Residenza in Italia”, “Cittadinanza”, “Religione”, “Iscrizione al P.N.F.”, “Benemerenze”.

 La contraddizione senza scampo anche con le esangui regole dello Statuto Albertino di alcune domande proposte ai cittadini italiani non può non essere rilevata; in particolare di quelle relative alla religione e all’iscrizione al partito fascista.

 Se è vero che dalla marcia su Roma del 27/28 ottobre del 1922 al 1938, l’anno terribile della politica dichiaratamente razzistacensimento 1938 del Fascismo, i Fasci di combattimento prima e il Partito-Stato poi hanno avuto tutto il tempo, la forza e gli aiuti necessari per radere al suolo ogni parvenza di regole costituzionali, resta il fatto che le regole costituzionali sono rimaste scritte e intoccate. Si ricorderanno, in particolare,gli articoli 24 (“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi”) e 26 (“La libertà individuale è gua­rentita”).

 Mischiata in un mucchietto di minute “avvertenze” - in un margine nemmeno ben visibile del foglio -, il censimento nasconde la sua vera ragione:

 Il presente foglio dovrà essere compilato dai Capi delle Famiglie, o da chi ne fa le veci, nelle quali esista anche un solo componente che sia stato aggregato, alla nascita e successivamente, per mezzo di rito o atto concreto, alla religione israelitica. Sono da considerarsi Capi famiglia anche le persone che vivono sole.

 Il presente foglio dovrà rispecchiare esattamente la situazione della famiglia alla mezzanotte del 22 agosto 1938-XVI. Coloro che non sappiano compilare il foglio dovranno rivolgersi all’Ufficio comunale che provvederà a compilarlo su informazioni fornite dall’interessato e sottoscritte da esso.

 Il presente foglio dovrà essere compilato anche per le convivenze (orfanotrofi, istituti di assistenza, ospedali, ecc.) istituite, esclusivamente o prevalentemente, per gli israeliti.

 Qualora il presente foglio risulti insufficiente a contenere l’elenco di tutti i componenti la famiglia o la convivenza, si usino due o piú fogli.

 Coloro che non forniranno le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate, sono passibili delle pene stabilite dalle vigenti leggi”.

 [...]

 E tuttavia, l’iniziativa di apparente rilevazione demografica del 22 agosto ’38 dà concretamente il via al terrificante e lungo cammino del regime che porterà grappoli di individui e di intere famiglie nei campi di concentramento prima in Italia e poi in Germania, con buona pace delle rassicuranti puntualizzazioni, “antiche” non piú di alcuni mesi, sulle “intenzioni” del Governo intorno agli ebrei. Mesi, nel corso dei quali si sviluppa, al contrario delle rassicuranti dichiarazioni del Regime, il frenetico lavorio preparatorio dell’esplosione razzista con il Manifesto degli scienziati del 14 luglio e con il censimento del 22 agosto 1938.

 [...] in breve:

 censimento 2 1938- l’8 febbraio, il Times pubblica una corrispondenza da Roma con la quale si denuncia l’intento del Governo di limitare la pubblicazione di libri di ebrei italiani, la traduzione di quelli di ebrei stranieri, la rappresentazione di opere teatrali o radio­foniche di ebrei stranieri;

 - il 9 febbraio, il New York Times, pur chiarendo che non si tratta di prese di posizione ufficiali del Governo ma di voci circolanti nei circoli romani, riprende la denuncia del Times; la percezione, comunque, dell’avvio di una vera e propria politica antiebraica è flebile e poggia, in realtà, soprattutto sull’atteso piú stretto legame di Roma con Berlino;

- il 10 febbraio, Temps cerca di chiarire: che ambienti antisemiti italiani hanno puntualizzato che in Italia non esiste un problema ebraico; che, piuttosto, i movimenti antisemiti che pure operano in Italia dirigono la loro attenzione nei confronti del “semi­tismo internazionale” per il suo carattere antifascista; si tratterebbe, insomma, di un “movimento politico, non razziale”; come si vede, il “doppio binario” del Regime riesce a persuadere: regime sí ma non razzista. La previsione del giornale finisce con l’essere che “una tragedia simile a quella del problema degli ebrei in Germania non scoppierà in Italia”;

 - una conferma di questa “linea” propagandistica e di questa chiave di lettura delle intenzioni e delle azioni del Regime, viene lo stesso 10 febbraio dal Ministero della Cultura popolare che, in un suo notiziario, conferma l’adozione di misure contro autori e artisti ebrei ma ribadisce che si tratta non di ebrei italiani “la cui lealtà è constatata” bensí di ebrei stranieri antifascisti; insomma, ancora una volta: “Il problema ebreo italiano è un problema politico e non di razza”;

 - il 10 febbraio, il periodico Il giornalissimo (non a caso riapparso dopo alcuni anni di silenzio) pubblica, tra l’altro, un’intervista a Giovanni Preziosi, secondo il quale “in Italia esiste un problema ebraico; dovunque v’è un ebreo ivi esiste una quistione ebraica” perché “l’ebreo resta ebreo qualunque sia il suo credo politico”. E ancora, e piú esplicitamente: “Che il problema oggi in Italia abbia raggiunto un grado di maturazione tale da imporsi con cruda evidenza ad un esame attento e sollecito, anche in considerazione di quelli che sono i riflessi della politica internazionale, è cosa che tutti vedono e toccano con mano”. Con un servile appello al Duce: “In quanto ai provvedimenti che il problema stesso potrebbe richiedere, non tocca a me additarli. In Italia abbiamo Chi vede, prevede e sa provvedere con polso fermo e soprattutto a tempo”. All’estero, l’exploit del Giornalissimo (quasi per intero dedicato alla “questione ebraica in Italia”) viene letto, inevitabilmente, come il segno precursore di una vera politica razzistica antiebraica. E tuttavia, lo stesso Preziosi, non riesce a sottrarsi al peso dei “riflessi internazionali” del “problema ebraico”. Quali, se non i rapporti con l’occhiuta e incupita Germania? Questa sorta di condizionamento internazionale (e dunque tedesco) “subito” dal Regime verrà a volte enfatizzato a volte sottovalutato; qui, si vuole solo dar conto del fatto che le “cose dette” dal Regime nei primi mesi del ’38 (e molte di quelle fatte) sembrerebbero assecondare una lettura piú obiettiva (ma non per questo meno severa) della vicenda. Ed obiettivamente, si deve rilevare che tutto l’armamentario autoritario speso dal Regime in questi mesi sembra piú in continuità con l’intero processo involutivo del Fascismo verso derive spietatamente autoritarie (soprattutto dal delitto Matteotti - 10 giugno 1924 - in poi), con un’attenzione sempre piú acuta e parossistica all’esempio tedesco, che una originaria e strutturale “vocazione antiebraica” del Fascismo.

 - l’11 febbraio, le dimissioni di Gino Jacopo Olivetti dalla carica di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, ufficialmente date per motivi di salute, vengono interpretate in alcuni ambienti come un “primo risultato della campagna antise­mita in Italia”;

- tra il 12 e il 15 febbraio, il Ministro della guerra, della Marina e dell’Aeronautica (cioè Mussolini) si fa segnalare gli ufficiali superiori delle forze armate con cognomi ebraici, dopo che, nel novembre 1937, aveva disposto che non si accettassero ebrei nelle accademie militari;

 - il 14 febbraio, il Ministero dell’Educazione nazionale “invita” i Rettori ad individuare quanti, tra studenti e professori italiani e stranieri, siano ebrei (già a gennaio sono state richieste analoghe notizie sugli “studenti ebrei di nazionalità straniera”;

 - il 16 febbraio, il Ministro dell’Educazione nazionale chiede agli editori i nomi degli autori dei nuovi manuali scolastici.

 Lo stesso giorno, nel bel mezzo di queste iniziative meramente “amministrative”, il Ministero della Cultura nazionale vieta ai giornali di occuparsi e di discutere della questione ebraica;

 - il 17 febbraio, il Ministero dell’Interno fa censire gli ebrei tra gli agenti e i sottufficiali della Polizia;

 - il 1. marzo, il Ministero dell’Interno prescrive che nelle domande per i concorsi il candidato indichi esplicitamente la religione professata (si noti: la “religione”).

 Questo lavorio sotterraneo, qui del tutto sinteticamente evocato, fatto di iniziative all’apparenza meramente amministrative, di allarmi soffocati, di smentite ufficiali, del rincorrersi, in Italia e all’estero, di “letture” per lo piú compiacenti e a volte critiche, verrà alla luce con il Manifesto degli scienziati del 14 luglio e con il censimento del 22 agosto 1938.

 Il tutto, è il caso di sottolineare, nell’assoluta indifferenza per lo strazio dello Statuto Albertino, già deformato sul piano delle prassi e della legislazione ordinamentale, e nel contesto di una sistematica ambiguità intorno alle ragioni vere che vanno stimolando l’opinione pubblica sulla nascente “questione ebraica”.

 

Come s'è detto, seguiranno nel '38 passi importanti per la politica razziale del Fascismo ccorsera razzismoome il Manifesto degli scienziati del 14 luglio 1938 e la Dichiarazione sulla razza, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938. Ma lo fu forse ancor più, per il suo aspetto di avvio della legislazione razziale, l'emanazione dei Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola (legge 5 settembre 1938 n. 1390).

 

 

 

 

5 settembre 1938. La difesa della razza nella scuola.

 

Scrive Magrone, nel Codice breve:

 

Il 1. settembre 1938 una circolare riservata del ministero dell’educazione nazionale anticipa di qualche giorno il Regio decreto legge 5 settembre 1938 n. 1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista); lo fa sinistramente assicurando, appunto: in anticipo, il ministro dell’interno che i provvedimenti del ministero dell’educazione nazionale in “difesa della razza” sono stati adottati. E’ un rincorrersi frenetico di atti amministrativi e di decreti-legge attraverso i quali l’intera funzione legislativa viene “passata” all’esecutivo.

Il Ministro dell’educazione nazionale rassicura, dunque, il ministero dell’interno:

Roma, 1 settembre 1938 - Anno XVI Ministero dell’Educazione Nazionale - Gabinetto - All’On.le Ministero dell’Interno Direzione Generale per la Demografia e la Razza Roma Prot. N 12722. Riservata

Oggetto: Provvedimenti adottati dal Ministero dell’Educazione in materia di difesa della razza.

Giusta la richiesta avanzata da codesto On.le Ministero con nota dell’11 corrente [recte: agosto], si comunicano le direttive impartite ed i provvedimenti finora adottati da questo Ministero in materia di difesa della razza.

Per quanto concerne il corpo insegnante, si è vietato, con la circolare n. 12336 del 9 corrente [recte: agosto], che si allega in copia, il conferimento delle supplenze e degli incarichi per il nuovo anno scolastico, nelle scuole elementari e medie, ad insegnanti di razza ebraica.

Lo stesso criterio di esclusione sarà adottato nei confronti degli aspiranti ad incarichi universitari, quando si tratterà di approvare le proposte già avanzate al riguardo, ai sensi delle disposizioni in vigore, dalle Università del Regno.

Per quanto concerne gli scolari, è stato disposto, con circolare n. 12495 del 18 agosto u.s. (allegata in copia), il divieto di iscrizione ad ogni ordine di scuole degli studenti stranieri ebrei anche se abbiano frequentato le nostre scuole negli anni precedenti.

Con circolari n. 12380 del 12 agosto u.s. e n. 12608 del 24 successivo (allegate in copia) è stato disposto il divieto di adozione nelle scuole medie ed elementari di libri di testo di autori di razza ebraica, precisando le modalità con cui dovrà procedersi alla eventuale sostituzione di testi già adottati dal Consiglio dei professori dei singoli Istituti.

corriere padano 1938 2.6-F2Per quanto riguarda la partecipazione di studiosi italiani a congressi e manifestazioni culturali all’estero, si è disposto, con circolare n. 5680 in data 3 agosto u.s. (allegata in copia) diretta ai rettori delle Università, che solo i cittadini di razza italiana potranno, sia a titolo ufficiale che privato, prendervi parte.

Si è infine disposto, a mezzo della circolare n. 12336 in data 9 agosto (pure unita in copia), il censimento di tutto il personale dipendente, ai fini dell’appartenenza o meno alla razza ebraica: il personale è tenuto a riempire e sottoscrivere la scheda di censimento, di cui si unisce qui un esemplare.

Si è anche provveduto, con circolari dirette alle autorità scolastiche dipendenti, ad illustrare i fini e l’importanza della rivista “La Difesa della Razza”, in modo da diffonderla tra la gioventú studiosa ed invitare questa ad interessarsi ai problemi della tutela della stirpe.

Si fa riserva di dar comunicazione di ulteriori provvedimenti.

D’ordine del Ministero il Capo del Gabinetto Calamaro

[Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 15, sf.c.] 

 

Ufficialmente la “questione ebraica” irrompe il 5 settembre del 1938. Non piú sussurri, anticipazioni fatte filtrare delibe­ratamente nelle pieghe dell’informazione di regime per essere ocula­tamente smentite o annunciate dalla stampa estera: l’aperta proclamazione, invece, dell’avvio di una campagna in difesa della purezza della razza ariana, “opportunamente” preceduta da iniziative di natura meramente amministrativa; difesa da chi? dalle “persone di razza ebraica”; da dove si comincia? dalla scuola.

E si comincia con un decreto legge perché “la difesa della razza nella scuola italiana” è giudicata “assolutamente necessaria ed urgente”.

L’abuso della decretazione d’urgenza, d’altra parte, è stato ed è costume invincibile anche nell’Italia repubblicana. [...]

Il decreto-legge è “assistito” da un coro vociante di piccoli e grandi organi di stampa che invocano con tono truculento misure immediate e severe nei confronti degli ebrei. Un groviglio isterico e per molti versi sanguinario di voci e di appelli. Alcuni per tutti:

Il sentimentalismo non esiste in politica: e fra i primi postulati dell’uomo moderno, c’è pure quello di non essere idiota. L’individuo che piagnucola su la ‘dolorosa istoria’ dei giudei e pesca assurdi argomenti umanitari con uno spirito da zitella protestante, e chiede infinite eccezioni per i ‘casi particolari e pietosi’ è un antifascista, tanto piú nemico in quanto la sua mancanza di spina dorsale gli vieta di cambiare mentalità, anche se lo voglia. Come antifascista, va messo al bando di tutta la nostra vita”.

Ma dove andranno a finire i poveri ebrei? Ecco una sciocca domanda e per noi fascisti, umiliante, che si sente insistentemente ripetere da un mese a questa parte, da donne, da uomini, da troppa gente… All’inferno, camerati, all’inferno andassero a finire questi vostri ‘poveri ebrei’, a scontare una minima parte del male che in venti secoli hanno saputo fare al mondo. E voi con loro, camerati, in buonissima compagnia… Voi, camerati, voi sentimentali della moneta e del livore. All’inferno, camerati, insieme agli ebrei, vi vorremmo, e che un poco di olio di ricino, di quello vecchio s’intende, vi aiutasse a scivolarvi piú in fretta.

“Gote livide, bocche ferine, occhi di fiamma ossidrica, spianti e perforanti dal sotto in su. Se potessero gli ebrei farebbero una strage. Slegate le mani al giudeo. E’ l’usura. Avendogliele rilegate, tornate a slegargliele. E’ il massacro”.

La “pubblicistica” di questi anni trabocca di istigazioni siffatte. Non solo quella “militante” ma anche quella “scientifica”: da La vita italiana a Il diritto Razzista.

Ci si sforza, peraltro, di dimostrare che la “svolta razzista” del fascismo non è dell’ultima ora; che Mussolini in persona l’aveva - e da tempo - “preannunciata” e iscritta nel progetto politico complessivo del regi­me. Esce - per dirne una - nel “XVII anno dell’era fascista” una miscellanea di scritti sulla razza dal nome pretenzioso, Inchiesta sulla razza, nella quale - alle pagine da 49 a 60 - vengono evocati “tutti i riferimenti che il Duce ha fatto dal 1917 ad oggi” alla “razza italiana”, col titolo accorato Il grido del Duce per la razza:

[...]

Trovate non senza affanno in questi dispersi “precedenti” nel pensiero del duce le radici del razzismo fascista, poggiate le sue fondamenta “scientifiche” nel “Manifesto degli scienziati razzisti” del 14 luglio 1938,assimilate le direttive dettate dal Gran Consiglio il 7 ottobre 1938, irrompe sulla scena propriamente legislativa il Regio decreto legge 5 settembre 1938 n. 1390, il cui articolo 1 non spiega perché. Dispone, punto e basta:

All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza”.

Con la puntigliosità cinica propria del regime, viene scongiurato un possibile equivoco: che gli insegnanti che stanno nelle scuole ci restino, qualunque sia la loro razza; l‘art. 3 “rassicura”:

A datare dal 16 ottobre 1938 - XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza”.

L’art. 2 completa l’espulsione cacciando dalle scuole i ragazzi “di razza ebraica”:

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica”.

L’art. 4 “mette ordine” nelle istituzioni culturali:

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938 - XVI”.

Bisogna arrivare alla fine del decreto, al suo articolo 6, per sapere di chi si sta parlando; insomma chi sono esattamente gli insegnanti, gli studenti, i presidi, gli intellettuali che vanno cacciati dalle scuole e dagli istituti:

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica”.

Il decreto-legge 1390 dedica, dei suoi sette articoli, solo il sesto alla definizione della “razza ebraica”; e lo fa con un grappolo di parole che si assassinano a vicenda e sulle quali bisogna soffermarsi un attimo perché tutto l’impianto della legislazione razziale del fascismo siffatto problema porrà fino alla fine.

Secondo il senso comune, “è considerato” significa che, sia quel che sia la “razza ebraica” (della quale nulla la legge ancora dice) “diventa di razza ebraica, per la legge, chi…”; la definizione della “razza ebraica” si annida nel retro-pensiero del legislatore, minacciosamente inespressa. Quel che la legge “dice” è che “è considerato di razza ebraica chi è nato da genitori di razza ebraica”; onde, l’indagine dell’interprete e dell’operatore del diritto è rinviata all’identità dei genitori, portandosi appresso però la stessa domanda: e quando, “i genitori”, sono “di razza ebraica”? L’inciso “anche se egli professi religione diversa da quella ebraica”, a dispetto delle apparenze, non risolve il problema ed anzi lo complica: tanto da indurre a ritenere che la “razza ebraica” si identifichi nella “religione ebraica” e nella sua professione; il “problema razziale” si farebbe, cosí, “problema religioso”. Onde, si dovrebbe ritenere che anche due genitori di religione cattolica che avessero sposato la “religione ebraica” sol per questo assumerebbero le caratteristiche proprie di una razza, quella “ebraica”. Questa finzione giuridica trascinerebbe con sé anche il figlio dei genitori cattolici passati alla “religione ebraica”: egli pure “cambia razza” e diventa ebreo; a nulla varrebbe, per giunta, il fatto che lui, il figlio, a dispetto delle migrazioni di fede dei genitori, “professi religione diversa da quella ebraica”: divenuti ebrei i genitori, ebreo resta lui pure per quanto praticante e frequentatore di riti cattolici o musulmani.

Come si vede, un sistema che di giuridico non ha nulla, a tacere di ogni altra valutazione, dall’antropologica alla politica all’eti­ca.

Il 23 settembre 1938, viene emesso il Regio decreto n. 1630.

“Proponente, il Ministro Sottosegretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze”, lo emana “Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e Imperatore d’Etiopia” il quale premette la “necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica”. Chi sia esattamente il “fanciullo di razza ebraica” non si dice. Si dice, invece, e con poliziesca puntigliosità, dove possono essere segregati i “fanciulli” cacciati dalle scuole pubbliche perché “di razza” (“di religione”?) ebraica:

Art. 1 - Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2 - Le comunità possono aprire, con l'autorizzazione del Ministero per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per i fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3 - Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato, con opportuni arrangiamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche”.

Le “norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana” vengono coordinate, il 15 novembre 1938, in un testo unico: il regio decreto legge n. 1779 (Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana).

Anche qui, la necessità di intervenire è, per Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e Imperatore d’Etiopia, “urgente ed assoluta”, cosí come proposta dal “DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e dal ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze”.

 Art. 1 - A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

 Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

 Art. 2 - Delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

 Art. 3 - Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica”.

 Si prevede, nello stesso articolo 3 del decreto, un’eccezione che suona torbidamente come istigazione alla dissociazione nei confronti degli “alunni ebrei”, sostanzialmente nei confronti dei loro genitori:

 E’ tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti da Autorità ecclesiastiche”.

 Dove, dunque, la “razza” cede il passo alla fede religiosa come ragione di discriminazione e di “premio”.

 La puntigliosità dei divieti è feroce:

 Art. 4 - Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

 Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di piú autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica”.

 Un processo ante litteram di segregazione e di irregimentazione degli ebrei si ha con gli articoli 5 e 6:

 Art. 5 - Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

 Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

 Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

 Art. 6 - Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.

 Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a’ sensi dell’art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.

 Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica”.

 Definite cosí le “scuole-ghetto”, il decreto si preoccupa di “proteggere” i ragazzi italiani dai “cattivi maestri”:

 Art. 7 - Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica”.

 Un grappolo di articoli si occupa della “sistemazione” del “personale di razza ebraica”, dei “liberi docenti di razza ebraica”, dei presidi, dei direttori e del “personale di vigilanza”, naturalmente di “razza ebraica”: ne deriva un sistema repressivo e discriminatorio, come tutti i sistemi repressivi e discriminatori segnato da palesi intenti “premiali”.

 Art. 8:

 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

 Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall’abilitazione”.

 Art. 9:

 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl’insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

 Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari”.

 Art. 10:

 In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

 La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica di Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado o un titolo equipollente.

 Il presente articolo si applica agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno”.

 E’ il caso di precisare che il decreto viene convertito in legge dalla Camera senza alcuna modifica.

 

 

Testimonianza

 “Mi sono persa e ritrovata”

 di  Elisa Springer

Di solito, tutte le favole iniziano con “c’era una volta”. La mia, purtroppo, non è una favola; ma inizia ugualmente con “c’era una volta”.

C’era una volta la vita che avrei voluto vivere ma che un uomo di nome Adolf Hitler mi impedí di vivere.

Avrei preferito dimenticare; non ci sono riuscita.

Oggi, la vita mi obbliga a ricordare, a far ricordare.

Io non sono una grande oratrice né una grande scrittrice. Io sono solo una donna di 84 anni che ha provato, che ha subíto, che ha visselisa e nicola2uto tutto l’odio dell’uomo e che, malgrado tutto, ama disperatamente il suo prossimo.

Purtroppo, sembra che tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri morti non siano serviti proprio a nulla. L’uomo si butta tutto alle spalle, le guerre continuano, i delitti continuano, l’intolleranza continua.

A distanza di piú di cinquant’anni dalla Dichiarazione dei diritti umani, la storia non ha ancora reso giustizia alla sofferenza e al sacrificio di milioni di innocenti. Ancora oggi, la testimonianza di aggressioni sociali, la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, gli odi etnici, ci fanno rimeditare sul senso vero di quei diritti pure affermati e propagandati con tanta solennità.

elisa ridottaL’insensibilità, che nei lager era figlia della paura, della miseria, dell’abitudine anche, oggi si nasconde nella vacuità dei dibattiti culturali sui diritti dell’uomo.

Questa umanità lacerata vuole, invece, un messaggio di speranza e un progetto fatto di certezze.

Attenzione, dunque: la solitudine, la diversità mal sopportata, la sopraffazione, la disattenzione sono ancora di casa nella nostra civiltà.

E dunque, è necessario che si superino i pregiudizi: amiamo la vita, la speranza, la pace, la fratellanza, il rispetto, la pietà. Io mi sono misurata con questi valori assoluti pagando il prezzo della mia stessa identità. Dopo essere stata costretta a confrontarmi, a ricercarmi, dopo essermi persa e ritrovata, dopo tanto atten­dere, forse sono riuscita a vedere la mia vita, la mia luce. Ho compreso che la morte stessa non è forse piú importante dei frutti d’amore che essa produce: i frutti della conoscenza, di coscienze avvertite, presenti, impegnate nella costruzione e nella difesa di una società aperta all’amore, alla giustizia, all’ugua­glianza.

Un giorno, noi tutti - tutti quanti - dovremo affrontare lo stesso ultimo tragitto: a me piacerebbe tanto poterlo fare tenendoci tutti quanti per mano.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Gennaio 2018 19:09
 
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