=GLI ATTI PER CONOSCERE L'ILVA E LE RAGIONI DELL'INCREDIBILE TRAGEDIA DI UNA CITTA' prima parte= Stampa
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Scritto da Redazione   
Venerdì 03 Agosto 2012 21:13

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L’incredibile e drammatica vicenda dell’ILVA di Taranto, sulla quale si è abbattuta come una calamità  l’onda enorme della retorica, merita - a parere di Sudcritica - di essere annotata anche dal solo punto di vista documentale dal momento che tra poco tutto si impantanerà nei compromessi opportunistici e liquidatori, sulla pelle, come sempre, dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e non solo.

Il documento che pubblichiamo è l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto Parizia Todisco con la quale alcune aree particolarmente significative dell’Ilva sono state sottoposte a sequestro preventivo.

Il documento è importante e complesso. Buon partito è quello di pubblicarlo per parti. Bisogna che chi vuole discutere onestamente della vicenda si attenga al dovere di una informazione precisa e, appunto, documentale.

Pubblichiamo, qui, la prima parte.

Il tema è: quali sono le persone sottoposte ad indagini e per quali reati? Non è cosa da poco, come si vedrà.

Si segnala, per la sua imponenza di significato non solo giuridico e procedimentale ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale e infine politico, che i reati sono attribuiti agli indagati come commessi dal 1995 ad oggi. Si tratta, insomma, di fatti conosciuti anche formalmente da almeno dodici anni.

Sudcritica

 

 

 

 

DECRETO DI

SEQUESTRO PREVENTIVO

- art. 321 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari

Esaminata la richiesta di sequestro preventivo avanzata ex art. 321 c.p.p. il 29.06.2012 dai Pubblici Ministeri dott. Francesco Sebastio - Procuratore della Repubblica, dott. Pietro Argentino - Procuratore Aggiunto, dott. Mariano Evangelista Buccoliero e d.ssa Giovanna Cannarile - Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale di Taranto, con riferimento alle

seguenti aree dell’ILVA. s.p.a. di Taranto e degli impianti e materiali ivi esistenti: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altoforno, Area Acciaieria, Area GRF ,

richiesta avanzata nell’ambito del procedimento in epigrafe indicato, avviato nei confronti di:

1. RIVA Emilio (Presidente C.d.A. ILVA sino al 19.05.2010);

2. RIVA Nicola (Presidente C.d.A. ILVA dal 19.05.2010 ed in precedenza Consigliere e Consigliere delegato);

3. CAPOGROSSO Luigi (direttore dello stabilimento ILVA);

4. ANDELMI Marco (capo area parchi dal 27.04.2007 ed in corso);

5. CAVALLO Angelo (capo area agglomerato dal 27.04.2007 ed in corso);

6. DIMAGGIO Ivan (capo area cokerie dall’08.04.2003 ed in corso e dal 9.02.2012 ruolo condiviso con altro responsabile);

7. DE FELICE Salvatore (capo area acciaieria/1 dall’8.04.2003 e capo area acciaieria/2 dal 28.10.2009 – capo area GRF dal 27.04.2007 ed in corso);

in ordine ai seguenti fatti-reato:

RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore:

a) artt. 81, 110 c.p.; 24, 25 D.P.R. n. 203/1988; 256, 279 D.L.vo 152/06

perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, emissioni derivanti dall’area parchi, dall’area cokeria, dall’area agglomerato, dall’area acciaieria, nonché dall’attività di smaltimento operata nell’area GRF e dalle diverse “torce” dell’area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi. Tutte emissioni che si diffondevano sia all’interno del siderurgico, ma anche nell’ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica [capo così precisato ed integrato, in fatto, dai PP.MM. con nota del 12.07.2012].

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore:

b) artt. 110, 434 comma primo e secondo c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell’ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell’aria – ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico.

In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna.

RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore

c) artt. 110, 437 comma 1 e 2 c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall’area parchi, dall’area cokeria, dall’area agglomerato, dall’area acciaieria, nonché dall’attività di smaltimento operata nell’area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all’interno del siderurgico, ma anche nell’ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore

d) artt. 110, 439 c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l’attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l’avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all’alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell’attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana.

In Taranto - Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco,

CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore

e) artt. 81 comma 1 - 110 - 674 - 639 comma 2 e 3, e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, continui e permanenti sversamenti nell’ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali ILVA e/o aree di produzione ubicate all’interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all’insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.).

Con l’aggravante di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all’esercizio di un culto.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

 

La seconda parte, di prossima pubblicazione, avrà per tema:

“Il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini, tra cui le perizie chimico ambientale e medico-epidemiologica svolte in sede di incidente probatorio.”

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Agosto 2012 17:54
 
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