=IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SI FERMA SULLA PORTA DEL TAR= Stampa
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Scritto da Redazione   
Domenica 01 Giugno 2014 18:15

ARIA1 Camille Pissarro 009UNA NOTA DI 'ITALIA GIUSTA
SECONDO LA COSTITUZIONE'

E' questa la situazione della rilevazione della qualità dell’aria a febbraio 2014, quando il sindaco di Modugno emette il suo provvedimento: da 5 anni, la rete che misura la qualità dell’aria mostra buchi e inefficienze, e soprattutto non fornisce dati certi.

Consiglio di Stato, sentenza 4227/2013: il principio di precauzione “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente” e si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sede di Bari, prima sezione), il 29 maggio, ha sospeso l’efficacia del provvedimento del sindaco di Modugno (prot. n. 9438 del 25.02.2014, pubblicata il 26.02.2014) col quale sul territorio di Modugno erano stati “sospesi tutti i nuovi processi e/o impianti industriali e produttivi che contribuiscono ad apportare un incremento degli inquinanti sino all'entrata a regime della nuova rete regionale della qualità dell’aria cosi come configurata dalla deliberazione di G.R. n. 2420/2013”. Il Tar ha deciso la sospensiva (il merito della questione si discuterà nel 2015) accogliendo il ricorso del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari. Il quale - sia detto per inciso, ma non incidentalmente - governa l’area industriale di Modugno (il 70% della zona industriale che amministra il Consorzio appartiene a Modugno), paradossalmente senza che nel Consiglio di amministrazione del Consorzio segga un rappresentante del Comune di Modugno.

Dunque il provvedimento del sindaco di Modugno è stato sospeso perché, per i giudici, “da un lato, è mancata un’adeguata istruttoriaARIA4 index che dia contezza dell’assenza di possibilità alternative per poter fronteggiare la concreta situazione attraverso strumenti di amministrazione attiva (ad es. nell’ambito delle singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie dei nuovi impianti), dall’altro il carattere risalente dei dati sulla qualità dell’aria richiamati dal provvedimento (Relazione ARPA del 26.10.2009 e presunti malfunzionamenti strumentali di una centralina EN02 di Modugno nel periodo maggio-ottobre 2013) ed il riferimento al principio di precauzione (che per definizione concerne pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa) ostano ad una valutazione in termini di straordinarietà dell’urgenza nel provvedere, che deve invece sussistere ai fini dell’esercizio del potere de quo, dovendo il pericolo minacciato essere effettivo ed incombente”.

A proposito della prima questione sollevata dal Tar Bari (“è mancata un’adeguata istruttoria che dia contezza dell’assenza di possibilità alternative per poter fronteggiare la concreta situazione attraverso strumenti di amministrazione attiva (ad es. nell’ambito delle singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie dei nuovi impianti)”), si deve rilevare che il provvedimento del sindaco parte proprio dalla considerazione che è possibile che il Consorzio - nel Cda del quale Modugno, si ricordi, non ha un proprio rappresentante - possa consentire l’insediamento di impianti “inquinanti” che, per i motivi più diversi, sfuggano a “singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie”. Un’altra considerazione è da fare su questa prima argomentazione dei giudici del Tar, ma per ragioni logiche è meglio esporla più sotto.

ARIA7 inquinamento-ariaAncora più azzardato nei è il secondo argomento del Tar Bari: “il carattere risalente dei dati sulla qualità dell’aria richiamati dal provvedimento [del sindaco, ndr] (Relazione ARPA del 26.10.2009 e presunti malfunzionamenti strumentali di una centralina EN02 di Modugno nel periodo maggio-ottobre 2013) ed il riferimento al principio di precauzione (che per definizione concerne pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa) ostano ad una valutazione in termini di straordinarietà dell’urgenza nel provvedere, che deve invece sussistere ai fini dell’esercizio del potere de quo, dovendo il pericolo minacciato essere effettivo ed incombente”.
“Il carattere risalente dei dati sulla qualità dell’aria” non si comprende facilmente che voglia dire. Probabilmente quel “risalente” vuol dire che i dati si riferiscono a periodi passati: si dovrebbe forse intendere che, giacché i dati negativi sulla qualità dell’aria risalgono al 2009 e i dati mancanti a maggio-ottobre 2013 non c’è urgenza nel provvedere - sembrano dire i giudici - perché, per provvedere con urgenza “il pericolo minacciato essere effettivo ed incombente”. D’altro canto - aggiungono i giudici del Tar - non si può far riferimento al principio di precauzione dal momento che esso per definizione concerne pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa.

Ma il punto è proprio qui, in quei potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa. Il ragionamento nel provvedimento del sindaco è infatti un altro da quello esposto nelle poche righe dell’ordinanza, ed è un ragionamento abbastanza lineare:

sulla qualità dell’aria a Modugno i dati certi non esistono, ed è parecchio tempo che non esistono; tuttavia esistono pericoliARIA2 images per la salute costanti e immanenti, attestati da “dati preoccupanti” epidemiologici. E nell’ordinanza del sindaco si portano gli elementi costitutivi di questo assunto:

  1. nel 2008 il Comune fu collocato da Arpa (nel Piano Regionale di qualità dell’aria) in una fascia di criticità ambientale, una fascia nella quale si trovavano anche Brindisi e Taranto e un’altra decina di Comuni in tutta la Puglia e per la quale si prevedeva un piano straordinario di bonifica;
  2. nel 2009 sempre Arpa parlava di stato di criticità ambientale” nel territorio di Modugno rilevando che i “dati di qualità dell’aria misurati dalle stazioni di monitoraggio dislocate nel territorio, [che] descrivono una delle situazioni più critiche dell’intera regione e sottolineando nello stesso tempo preoccupanti dati epidemiologici (in particolare, la mortalità per broncopatie), posti pure in correlazione con dati di estrema gravità della qualità dell’aria;
  3. nel dicembre 2010, Arpa faceva sapere di ritenere che la centralina utilizzata per rilevare PM10 e PM2.5 - la EN02 - funzionasse male e fornisse dati sovrastimati;
  4. Arpa sostituisce dunque gli apparati che ritiene abbiano funzionato male ma non sostituisce gli apparati di una sola centralina - la EN02 - bensì quelli di due centraline, EN01 ed EN02.
  5. Per gli anni 2011 e 2012, dopo la “sostituzione degli analizzatori”, secondo Arpa, “non sono stati superati i limiti di legge per il pm10 e per il pm2,5 in nessuno dei punti di misura presenti sul suolo di Modugno, non evidenziandosi quindi situazioni di criticità nell’area industriale di Modugno connesse alle concentrazioni di pm10 e pm2,5”.
  6. nel 2013 di nuovo una centralina - sempre la EN02 - non funziona per ben sei mesi (maggio-ottobre) e le misurazioni vengono meno, senza alcun intervento riparatorio, nonostante precise prescrizioni ministeriali impongano misurazioni in continuo;
  7. nel 2014 si scopre che la centralina che non ha funzionato non è una sola ma sono due. Nel Rapporto 2013 di Arpa - pubblicato nel marzo 2014 - si rileva che ben due stazioni di monitoraggio, la EN02 e la EN04, sulle tre che rilevano la qualità dell’aria a Modugno hanno avuto malfunzionamenti al punto che hanno fornito una percentuale di dati validi inferiore a quella prevista per legge. Arpa sottolinea nel suo Rapporto 2013 che “la contestazione riguardante la mancanza di dati validi” è stata inviata a Ispra per la mancata osservanza da parte di Sorgenia delle prescrizioni ministeriali “per i provvedimenti conseguenti”.

ARIA5 kartini risunki 49Dunque è questa la situazione della rilevazione della qualità dell’aria a febbraio 2014, quando il sindaco di Modugno emette il suo provvedimento: da 5 anni, la rete che misura la qualità dell’aria mostra buchi e inefficienze, e soprattutto non fornisce dati certi, mentre i preoccupanti dati epidemiologici (in particolare, la mortalità per broncopatie), che Arpa stessa pose nel 2009 in correlazione con dati di estrema gravità della qualità dell’aria, non vengono invece smentiti da nessuno. Se è Arpa lo strumento “di amministrazione attiva” per la rilevazione della qualità dell’aria e Arpa non si mostra in grado di fornire dati certi, come evitare pericoli ulteriori per la salute pubblica? Dopo la rilevazione di “anomalie strumentali” nel 2010 Arpa cambiò persino gli strumenti di misurazione e le modalità di rilevazione e, nonostante questo, ancora per “anomalie strumentali” sono andati persi dati rilevanti per ben sei mesi del 2013. Come valutare - e qui si torna alla prima argomentazione dei giudici del Tar - se sia sufficiente ricorrere a “strumenti di amministrazione attiva (ad es. nell’ambito delle singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie dei nuovi impianti)” se un impianto potenzialmente “inquinante” va a collocarsi in un contesto di grande criticità ambientale?

E’ per questa mancanza di dati certi, evidentemente, che nel provvedimento del sindaco si richiama il principio di precauzione: perchéARIA3 images2 non si hanno certezze. Consiglio di Stato, sentenza 4227/2013: il principio di precauzione “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente” e si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche”. L'applicazione di tale principio fa si “che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”.

D’altro canto, sulle vicende riguardanti insediamenti di impianti potenzialmente inquinanti e della qualità dell’aria a Modugno si tenne il 5 marzo un consiglio comunale monotematico cui partecipò anche il direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato. In una discussione che a tratti fu anche molto vivace, il sindaco disse tra l’altro ad Assennato che se Arpa avesse potuto garantire dati certi, e non preoccupanti, sulla qualità dell’aria a Modugno, egli avrebbe revocato in quel momento stesso il proprio provvedimento di sospensione degli impianti ARIA6 ingrand biomasseinquinanti; Assennato, però, in quella circostanza finì col confermare ‘defaillances’ della rete delle stazioni di monitoraggio degli inquinanti, le stesse carenze che il sindaco aveva posto a base del proprio provvedimento di blocco. E, sulla stessa questione, ancora un mese fa il sindaco ha chiesto ad Arpa di conoscere lo stato di attuazione della nuova rete regionale di qualità dell’aria, anche perché erano giunti al Comune di Modugno solo i dati di gennaio e febbraio benché fosse “urgente avere un quadro oggettivo e attendibile, di ultimo aggiornamento, sulle condizioni dell’aria presenti sul territorio comunale”.

Sospesa l’ordinanza del Sindaco, dunque, il merito della questione si valuterà nel 2015; la decisione a quando?

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Ultimo aggiornamento Domenica 01 Giugno 2014 23:35
 
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