DIRITTI DEI LAVORATORI |
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Scritto da Redazione |
Lunedì 20 Dicembre 2021 09:56 |
UN NUOVO STATUTO, LO STESSO OBIETTIVO PORTARE LA COSTITUZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Oggi, le garanzie fondamentali dello Statuto devono essere portate in tutti i luoghi di lavoro: come fu per lo Statuto, solo la fedeltà alla nostra Carta costituzionale assicurerà che queste garanzie debbano continuare ad applicarsi: primo obiettivo, “la tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro”. ” di Nicola Magrone _______________
Segui la luna - così intitolavamo qualche anno fa una collana di pubblicazioni della nostra rivista. Quel titolo esprimeva l'esigenza di un riferimento per orientarsi in una fase storica che si annunciava complessa, che si innervava di cambiamenti a tratti vantaggiosi, per altri versi non dannosi per le nostre comunità cittadine, per altri ancora, invece, pericolosi. Tra i sostegni che la Costituzione annovera come decisivi per la stabilità e l'equilibrio sociale, c'è la tutela del lavoro, considerato dalla nostra Carta Costituzionale sia come strumento per la definizione della identità individuale, non più demandata a ingiustificate acquisizioni di privilegi, sia come strumento di crescita della collettività e tenuta solidale della società. A parte il fondamentale art.1 della Costituzione italiana, è l’art. 4 della Carta che spiega l’intento La prima proposizione dell’articolo qualifica il lavoro come un diritto che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, promuovendo le condizioni che lo rendono effettivo. Il secondo comma lo definisce come dovere che è compito di ogni cittadino svolgere, tramite un’attività o una funzione che contribuisca al progresso materiale o spirituale della società, “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”.
Il dibattito sindacale, sociale e parlamentare attorno allo ‘Statuto’ fu tanto fervido quanto lungo, sinché nel ’68-’69 si accese nel Paese un clima di mobilitazione operaia e studentesca che tendeva ad accelerare l’affermazione di gran parte dei diritti rimasti inattuati e previsti da una Carta costituzionale approvata già 20 anni prima. Lo Statuto fu dunque elaborato La data di approvazione del disegno di legge è assolutamente significativa. Il giorno dopo, infatti, 12 dicembre 1969, al culmine di una ‘strategia della tensione’ che gruppi di estrema destra e apparati dello Stato alimentavano da mesi con le bombe per tenere a bada le richieste di affermazione dei diritti, fu compiuta a Milano, nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura, la strage di Piazza Fontana che provocò 17 morti e 88 feriti. Nella ricostruzione dell’attentato di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, rilevavamo che lo Statuto dei Lavoratori rispondeva a un problema nevralgico: “il problema di una effettiva Nonostante il gravissimo attentato, che ha segnato pesantemente la storia dell’Italia, il 27 maggio 1970 lo ‘Statuto’ diventa legge: in quella data viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 il testo della Legge 20 maggio 1970, n. 300 dal titolo “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. L’opinione che sembra comune a tutti gli esperti di diritto del lavoro - a 50 anni ormai dall’introduzione di quelle ‘Norme’ - è che esse siano state grandemente innovative e portanti. Perché appaiono portatrici di una visione unitaria e ispirate da un progetto complessivo, che era, di fatto, quello sinteticamente definito da Di Vittorio: portare la Costituzione nei luoghi di lavoro, attuare i principi di libertà e dignità. Tuttora, la Legge 300/1970 viene definita “una pietra miliare nella storia del nostro diritto del lavoro” (Maria Vittoria Ballestrero). Ma, per quanto, la si debba considerare una legge “mitica”, che ha ‘tenuto’ a lungo, oggi, la situazione è cambiata epocalmente, essendo in massima parte cambiate le condizioni - e le garanzie - nelle quali si La conseguenza è stata un diritto del lavoro emergenziale, fatto di norme frammentate, dettate spesso da necessità del momento, che, per tanti versi, hanno amputato lo Statuto, stravolgendone la visione unitaria e costituzionalmente orientata. Oggi si può parlare dell’esistenza di una varietà quasi infinita di tipologie contrattuali disponibili, di centinaia di contratti pirata, di precarietà diffusa in forma endemica, di tipologie di lavoro apparentemente non subordinato solo perché così può essere privo di tutele. Una “impresa” divenuta per anni quasi simbolica nella storia del diritto del lavoro in Italia è stata, per esempio, la modifica dell’art.18 dello Statuto che prevede le forme di tutela del In maniera altrettanto emblematica della modifica dell’art.18 dello Statuto, nelle relazioni industriali e nella difesa della ‘libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e delle attività sindacali’ risuonarono con estrema pesantezza affermazioni fatte da Sergio Marchionne nel luglio 2013, quando era presidente di Fiat e aveva in corso un durissimo conflitto sindacale con la Fiom-Cgil: “Condivido che i diritti di tutti, a prescindere dalla categoria sociale di appartenenza, costituiscono la base di una comunità Diritto e dovere. Di fatto, sono le parole della Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Ma le parole di Nel contesto attuale, le garanzie fondamentali dello Statuto devono essere portate in tutti i luoghi di lavoro: come fu per lo Statuto, solo la fedeltà alla nostra Carta costituzionale assicurerà che queste garanzie debbano continuare ad applicarsi: primo obiettivo, “la tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro”. . |
Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Dicembre 2021 12:53 |