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Venerdì 27 Gennaio 2023 00:00

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27 GENNAIO 2023.

LE LEGGI RAZZIALI DEL FASCISMO

RICORDARE NON E’ COMMEMORARE

[…] si vada alle ‘leggi’ dello Stato autoritario e del razzismo fascista e poi delle ‘benevoli riparazioni’: un cammino francamente ossessionante, scandito da articoli, commi, paragrafi, decreti, regolamenti, circolari. Nulla fu tralasciato perché si smarrisse - prima - la percezione stessa dell’’oggetto’ di tanta legislazione: persone.
E perché non si disturbasse più di tanto -
dopo - un popolo “in buona fede”: noi.

(Nicola Magrone, Codice Breve del razzismo fascista)

Il 17 novembre del 1938, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d’Italia, Imperatore d’Etiopia, “ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere”, decreta - “su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’Interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni” - un complesso, pignolo e accanito sistema di norme che porta la difesa della razza praticamente ovunque. E’ il Regio Decreto legge 17 novembre 1938 - XVII, n.1728, contenente Provvedimenti per la difesa della razza italiana. E’ il testo fondamentale della legislazione razziale del fascismo. Sudcritica ricorda oggi, nel “Giorno della Memoria” 2023, l’ignominia delle leggi razziali con testi tratti dal libro Codice breve del razzismo fascista - La “questione razziale”. Stato totalitario e democrazia costituzionale, di Nicola Magrone (edizioni dall’Interno-Sudcritica, 2004), che raccoglie ed analizza tutti i documenti della legislazione razziale fascista.

Scrive Magrone:

Le “leggi razziali” del fascismo hanno goduto di un “trattamento” particolarmente benevolo: quello che si dà a una cosa straordinariamente eccezionale, anomala, imprevedibile, imprevista, e nemmeno voluta. Detto questo, il caso sarebbe chiuso. E dunque, non conterebbe nulla tutto il resto, una mostruosità potendoci toccare in sorte sotto tutti i regimi e ad ogni latitudine; un mostro è un mostro. E nemmeno conterebbe nulla l’affanno di chi si ostinasse a collocare sentinelle armate di tutto punto ai confini dell’“abitato costituzionale”: la mostruosità non viene da dentro ai confini, viene da fuori, non si sa da dove, non si sa perché; se viene, non si fa annunciare, un fulmine, un tuono, una calamità.

Da questo punto di vista, si spiega perché appaiono sempre più “fuori gioco e fuori tempo” quanti, oggi, si ostinano a dislocare sentinelle a difesa della nostra Carta costituzionale: della quale - sembra di capire - si pensa che non sia uno strumento capace di impedire l’imprevisto se non fatale ripiegarsi della società nel desiderio di comandi semplificati. Tanto vale - sembra di capire che si pensi sempre più diffusamente – esorcizzare il pericoloso ripetersi della storia attrezzandoci a “riviverlo” amichevolmente e a “governarlo” per finirne governati. Joseph Roth ha detto questa preoccupazione, che sta tra le ragioni di questo libro, così: “E’ inimmaginabile quante ingiurie in una volta sola può sopportare un essere umano che è già stato oltraggiato”.

Il decreto legge n.1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n.264 del 19 novembre 1938 - fu convertito in legge, senza modifiche come tutti gli altri provvedimenti analoghi, con la legge 5 gennaio 1939 n.274.

Esso era stato la traduzione in “un complesso, pignolo e accanito sistema di norme”, secondo la definizione di Magrone, della Dichiarazione sulla razza che era stata approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938, e pubblicata sul Foglio d'ordine del Partito Nazionale Fascista il 26 ottobre 1938.

Ma quel decreto era stato preceduto da una serie di importanti passi preparatori e da due iniziative fondamentali: il censimento degli ebrei nell'agosto 1938 e i Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola (legge 5 settembre 1938 n. 1390), che in soli sette articoli decretano di urgenza una vera e propria espulsione violenta di insegnanti e alunni dalle “scuole di ogni ordine e grado”, ma anche dalle “Accademie, dagli Istituti e dalle Associazioni di scienze, lettere e arti”. La legge riguardante la scuola costituisce il vero avvio della legislazione razziale, e non a caso fu il primo consistente passo per la espulsione degli ebrei dalla vita sociale.

 

22 agosto 1938. Il censimento degli ebrei.

Scrive Magrone nel Codice breve:

La “svolta” del 1938 nella politica complessivamente autoritaria del Fascismo verso approdi propriamente e dichiaratamente razzistici e specificatamente antiebraici sta, in realtà, tutta intera e organicamente dentro alla progressiva costruzione delle Stato totalitario. [...]

Anche se la pubblicistica fascista, e Mussolini stesso, dal ’38 in poi non mancheranno occasione per ribadire antichi convin­cimenti razziali, sta di fatto che dal ’38 i sinistri segnali si fanno, da sotterranei e mormorati, espliciti e gridati.

Preceduti da una piccola serie di “censimenti interni” sulla religione professata dai dipendenti di ministeri, scuole, Università e finanche forze armate, il 22 agosto del 1938 incaricati comunali bussano alle porte delle famiglie italiane per censire, armati di “moduli di rilevazione” analitici e complessi, tutti gli ebrei.

In verità, l’iniziativa non si presenta immediatamente percepibile come finalizzata a scopi diversi da quelli di mera rilevazione demografica. […]

 Soltanto mischiata in un mucchietto di minute “avvertenze” - in un margine nemmeno ben visibile del foglio -, il censimento nasconde la sua vera ragione:

Il presente foglio dovrà essere compilato dai Capi delle Famiglie, o da chi ne fa le veci, nelle quali esista anche un solo componente che sia stato aggregato, alla nascita e successivamente, per mezzo di rito o atto concreto, alla religione israelitica. Sono da considerarsi Capi famiglia anche le persone che vivono sole.

 Il presente foglio dovrà rispecchiare esattamente la situazione della famiglia alla mezzanotte del 22 agosto 1938-XVI.  [...]

 E tuttavia, l’iniziativa di apparente rilevazione demografica del 22 agosto ’38 dà concretamente il via al terrificante e lungo cammino del regime che porterà grappoli di individui e di intere famiglie nei campi di concentramento prima in Italia e poi in Germania, con buona pace delle rassicuranti puntualizzazioni, “antiche” non piú di alcuni mesi, sulle “intenzioni” del Governo intorno agli ebrei. Mesi, nel corso dei quali si sviluppa, al contrario delle rassicuranti dichiarazioni del Regime, il frenetico lavorio preparatorio dell’esplosione razzista con il Manifesto degli scienziati del 14 luglio e con il censimento del 22 agosto 1938.

Seguiranno, dunque, nel ’38 passi importanti per la politica razziale del Fascismo come il Manifesto degli scienziati del 14 luglio 1938 e la Dichiarazione sulla razza, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938. Ma lo fu forse ancor più, per il suo aspetto di avvio della legislazione razziale, l’emanazione dei Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola (legge 5 settembre 1938 n. 1390).

5 settembre 1938. La difesa della razza nella scuola.

Scrive Magrone, nel Codice breve:

Il 1. settembre 1938, una circolare riservata del ministero dell’educazione nazionale anticipa di qualche giorno il Regio decreto legge 5 settembre 1938 n. 1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista); lo fa sinistramente assicurando, appunto: in anticipo, il ministro dell’interno che i provvedimenti del ministero dell’educazione nazionale in “difesa della razza” sono stati adottati. E’ un rincorrersi frenetico di atti amministrativi e di decreti-legge attraverso i quali l’intera funzione legislativa viene “passata” all’esecutivo.

Il Ministro dell’educazione nazionale rassicura, dunque, il ministero dell’interno:

Roma, 1 settembre 1938 - Anno XVI Ministero dell’Educazione Nazionale - Gabinetto - All’On.le Ministero dell’Interno Direzione Generale per la Demografia e la Razza Roma Prot. N. 12722. Riservata

Oggetto: Provvedimenti adottati dal Ministero dell’Educazione in materia di difesa della razza.

Giusta la richiesta avanzata da codesto On.le Ministero con nota dell’11 corrente [recte: agosto], si comunicano le direttive impartite ed i provvedimenti finora adottati da questo Ministero in materia di difesa della razza.

Per quanto concerne il corpo insegnante, si è vietato, con la circolare n. 12336 del 9 corrente, che si allega in copia, il conferimento delle supplenze e degli incarichi per il nuovo anno scolastico, nelle scuole elementari e medie, ad insegnanti di razza ebraica.

Lo stesso criterio di esclusione sarà adottato nei confronti degli aspiranti ad incarichi universitari, quando si tratterà di approvare le proposte già avanzate al riguardo, ai sensi delle disposizioni in vigore, dalle Università del Regno.

Per quanto concerne gli scolari, è stato disposto, con circolare n. 12495 del 18 agosto u.s. (allegata in copia), il divieto di iscrizione ad ogni ordine di scuole degli studenti stranieri ebrei anche se abbiano frequentato le nostre scuole negli anni precedenti.

Con circolari n. 12380 del 12 agosto u.s. e n. 12608 del 24 successivo (allegate in copia) è stato disposto il divieto di adozione nelle scuole medie ed elementari di libri di testo di autori di razza ebraica, precisando le modalità con cui dovrà procedersi alla eventuale sostituzione di testi già adottati dal Consiglio dei professori dei singoli Istituti.

Per quanto riguarda la partecipazione di studiosi italiani a congressi e manifestazioni culturali all’estero, si è disposto, con circolare n. 5680 in data 3 agosto u.s. (allegata in copia) diretta ai rettori delle Università, che solo i cittadini di razza italiana potranno, sia a titolo ufficiale che privato, prendervi parte.

Si è infine disposto, a mezzo della circolare n. 12336 in data 9 agosto (pure unita in copia), il censimento di tutto il personale dipendente, ai fini dell’appartenenza o meno alla razza ebraica: il personale è tenuto a riempire e sottoscrivere la scheda di censimento, di cui si unisce qui un esemplare.

Si è anche provveduto, con circolari dirette alle autorità scolastiche dipendenti, ad illustrare i fini e l’importanza della rivista “La Difesa della Razza”, in modo da diffonderla tra la gioventú studiosa ed invitare questa ad interessarsi ai problemi della tutela della stirpe.

Si fa riserva di dar comunicazione di ulteriori provvedimenti.

D’ordine del Ministero il Capo del Gabinetto Calamaro

[Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 15, sf.c.] 

Ufficialmente la “questione ebraica” irrompe il 5 settembre del 1938. Non piú sussurri, anticipazioni fatte filtrare delibe­ratamente nelle pieghe dell’informazione di regime per essere ocula­tamente smentite o annunciate dalla stampa estera: l’aperta proclamazione, invece, dell’avvio di una campagna in difesa della purezza della razza ariana, “opportunamente” preceduta da iniziative di natura meramente amministrativa; difesa da chi? dalle “persone di razza ebraica”; da dove si comincia? dalla scuola.

E si comincia con un decreto legge perché “la difesa della razza nella scuola italiana” è giudicata “assolutamente necessaria ed urgente”.

L’abuso della decretazione d’urgenza, d’altra parte, è stato ed è costume invincibile anche nell’Italia repubblicana. [...]

Il decreto-legge è “assistito” da un coro vociante di piccoli e grandi organi di stampa che invocano con tono truculento misure immediate e severe nei confronti degli ebrei. Un groviglio isterico e per molti versi sanguinario di voci e di appelli. Alcuni per tutti:

- “Il sentimentalismo non esiste in politica: e fra i primi postulati dell’uomo moderno, c’è pure quello di non essere idiota. L’individuo che piagnucola su la ‘dolorosa istoria’ dei giudei e pesca assurdi argomenti umanitari con uno spirito da zitella protestante, e chiede infinite eccezioni per i ‘casi particolari e pietosi’ è un antifascista, tanto piú nemico in quanto la sua mancanza di spina dorsale gli vieta di cambiare mentalità, anche se lo voglia. Come antifascista, va messo al bando di tutta la nostra vita”.

- “Ma dove andranno a finire i poveri ebrei? Ecco una sciocca domanda e per noi fascisti, umiliante, che si sente insistentemente ripetere da un mese a questa parte, da donne, da uomini, da troppa gente… All’inferno, camerati, all’inferno andassero a finire questi vostri ‘poveri ebrei’, a scontare una minima parte del male che in venti secoli hanno saputo fare al mondo. E voi con loro, camerati, in buonissima compagnia… Voi, camerati, voi sentimentali della moneta e del livore. All’inferno, camerati, insieme agli ebrei, vi vorremmo, e che un poco di olio di ricino, di quello vecchio s’intende, vi aiutasse a scivolarvi piú in fretta”.

- “Gote livide, bocche ferine, occhi di fiamma ossidrica, spianti e perforanti dal sotto in su. Se potessero gli ebrei farebbero una strage. Slegate le mani al giudeo. E’ l’usura. Avendogliele rilegate, tornate a slegargliele. E’ il massacro”.

La “pubblicistica” di questi anni trabocca di istigazioni siffatte. Non solo quella “militante” ma anche quella “scientifica”: da La vita italiana a Il diritto Razzista.

Ci si sforza, peraltro, di dimostrare che la “svolta razzista” del fascismo non è dell’ultima ora; che Mussolini in persona l’aveva - e da tempo - “preannunciata” e iscritta nel progetto politico complessivo del regi­me. Esce - per dirne una - nel “XVII anno dell’era fascista” una miscellanea di scritti sulla razza dal nome pretenzioso, Inchiesta sulla razza, nella quale - alle pagine da 49 a 60 - vengono evocati “tutti i riferimenti che il Duce ha fatto dal 1917 ad oggi” alla “razza italiana”, col titolo accorato Il grido del Duce per la razza.

[...]

Trovate non senza affanno in questi dispersi “precedenti” nel pensiero del duce le radici del razzismo fascista, poggiate le sue fondamenta “scientifiche” nel “Manifesto degli scienziati razzisti” del 14 luglio 1938,assimilate le direttive dettate dal Gran Consiglio il 7 ottobre 1938, irrompe sulla scena propriamente legislativa il Regio decreto legge 5 settembre 1938 n. 1390, il cui articolo 1 non spiega perché. Dispone, punto e basta:

All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza”.

Con la puntigliosità cinica propria del regime, viene scongiurato un possibile equivoco: che gli insegnanti che stanno nelle scuole ci restino, qualunque sia la loro razza; l‘art. 3 “rassicura”:

A datare dal 16 ottobre 1938 - XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza”.

L’art. 2 completa l’espulsione cacciando dalle scuole i ragazzi “di razza ebraica”:

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica”.

L’art. 4 “mette ordine” nelle istituzioni culturali:

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938 - XVI”.

Bisogna arrivare alla fine del decreto, al suo articolo 6, per sapere di chi si sta parlando; insomma chi sono esattamente gli insegnanti, gli studenti, i presidi, gli intellettuali che vanno cacciati dalle scuole e dagli istituti:

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica”.

Il decreto legge 1390 dedica, dei suoi sette articoli, solo il sesto alla definizione della “razza ebraica”; e lo fa con un grappolo di parole che si assassinano a vicenda e sulle quali bisogna soffermarsi un attimo perché tutto l’impianto della legislazione razziale del fascismo siffatto problema porrà fino alla fine.

Secondo il senso comune, “è considerato” significa che, sia quel che sia la “razza ebraica” (della quale nulla la legge ancora dice) “diventa di razza ebraica, per la legge, chi…”; la definizione della “razza ebraica” si annida nel retro-pensiero del legislatore, minacciosamente inespressa. Quel che la legge “dice” è che “è considerato di razza ebraica chi è nato da genitori di razza ebraica”; onde, l’indagine dell’interprete e dell’operatore del diritto è rinviata all’identità dei genitori, portandosi appresso però la stessa domanda: e quando, “i genitori”, sono “di razza ebraica”? L’inciso “anche se egli professi religione diversa da quella ebraica”, a dispetto delle apparenze, non risolve il problema ed anzi lo complica: tanto da indurre a ritenere che la “razza ebraica” si identifichi nella “religione ebraica” e nella sua professione; il “problema razziale” si farebbe, cosí, “problema religioso”. Onde, si dovrebbe ritenere che anche due genitori di religione cattolica che avessero sposato la “religione ebraica” sol per questo assumerebbero le caratteristiche proprie di una razza, quella “ebraica”. Questa finzione giuridica trascinerebbe con sé anche il figlio dei genitori cattolici passati alla “religione ebraica”: egli pure “cambia razza” e diventa ebreo; a nulla varrebbe, per giunta, il fatto che lui, il figlio, a dispetto delle migrazioni di fede dei genitori, “professi religione diversa da quella ebraica”: divenuti ebrei i genitori, ebreo resta lui pure per quanto praticante e frequentatore di riti cattolici o musulmani.

Come si vede, un sistema che di giuridico non ha nulla, a tacere di ogni altra valutazione, dall’antropologica alla politica all’eti­ca.

Il 23 settembre 1938, viene emesso il Regio decreto n. 1630.

“Proponente, il Ministro Sottosegretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze”, lo emana “Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e Imperatore d’Etiopia” il quale premette la “necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica”. Chi sia esattamente il “fanciullo di razza ebraica” non si dice. Si dice, invece, e con poliziesca puntigliosità, dove possono essere segregati i “fanciulli” cacciati dalle scuole pubbliche perché “di razza” (“di religione”?) ebraica:

Art. 1 - Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2 - Le comunità possono aprire, con l'autorizzazione del Ministero per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per i fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3 - Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato, con opportuni arrangiamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche”.

Le “norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana” vengono coordinate, il 15 novembre 1938, in un testo unico: il regio decreto legge n. 1779 (Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana).

Anche qui, la necessità di intervenire è, per Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e Imperatore d’Etiopia, “urgente ed assoluta”, cosí come proposta dal “DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e dal ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze”.

 “Art. 1 - A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

 Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

 Art. 2 - Delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

 Art. 3 - Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica”.

 Si prevede, nello stesso articolo 3 del decreto, un’eccezione che suona torbidamente come istigazione alla dissociazione nei confronti degli “alunni ebrei”, sostanzialmente nei confronti dei loro genitori:

 “E’ tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti da Autorità ecclesiastiche”.

 Dove, dunque, la “razza” cede il passo alla fede religiosa come ragione di discriminazione e di “premio”.

 La puntigliosità dei divieti è feroce:

 “Art. 4 - Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

 Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di piú autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica”.

 Un processo ante litteram di segregazione e di irregimentazione degli ebrei si ha con gli articoli 5 e 6:

 “Art. 5 - Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

 Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

 Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

 Art. 6 - Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.

 Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a’ sensi dell’art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.

 Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica”.

 Definite cosí le “scuole-ghetto”, il decreto si preoccupa di “proteggere” i ragazzi italiani dai “cattivi maestri”:

 “Art. 7 - Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica”.

 Un grappolo di articoli si occupa della “sistemazione” del “personale di razza ebraica”, dei “liberi docenti di razza ebraica”, dei presidi, dei direttori e del “personale di vigilanza”, naturalmente di “razza ebraica”: ne deriva un sistema repressivo e discriminatorio, come tutti i sistemi repressivi e discriminatori segnato da palesi intenti “premiali”.

 Art. 8:

 “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

 Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall’abilitazione”.

 Art. 9:

 “Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl’insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

 Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari”.

 Art. 10:

 “In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

 La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica di Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado o un titolo equipollente.

 Il presente articolo si applica agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno”.

 E’ il caso di precisare che il decreto viene convertito in legge dalla Camera senza alcuna modifica.

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Gennaio 2023 10:41
 
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