=LA MORTE DI DJ FABO E LA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO= Stampa
Scritto da Redazione   
Mercoledì 22 Marzo 2017 19:01

VOLARE SENZA ALI. PROSPETTIVE SULLA VITA E SULLA MORTE.

Un convegno di Italia Giusta secondo la Costituzione con Pasquale De Santis, Rosa Scardigno e Nicola Magrone

Il 27 febbraio 2017 Dj Fabo è morto tramite il suicidio assistito, in una clinica svizzera. Fabiano Antonioni aveva 39 anni: nel 2014 era rimasto vittima di un grave incidente stradale. Era ormai costretto esclusivamente a letto, perennemente assistito, era cieco e tetraplegico e in una condizione personale che - secondo le sue stesse parole - gli procurava una condizione di assoluta sofferenza fisica, psicologica ed esistenziale.

L’Assemblea di Italia Giusta secondo la Costituzione ha discusso del delicatissimo tema della fine della vita il 2 marzo 2017. Con l’assessore comunale Rosa Scardigno, psicologa e docente all’Università di Bari, e Nicola Magrone, magistrato e sindaco di Modugno, si è parlato dei confini dell’etica e sul se, in taluni casi, sia necessaria una legge per regolare la rinuncia alla vita in determinate condizioni di inabilità e di sofferenza psicologica.

In Aula, alla Camera, tra mille polemiche, è infatti in discussione, proprio in questo mese, la proposta di legge sul cosiddetto ‘testamento biologico’, attorno al quale si riflette in Parlamento, tramite varie iniziative legislative, almeno dal 2008. Licenziata dalla Commissione Affari sociali della Camera il 16 febbraio 2017, l’attuale proposta di legge introduce, nel testo unificato, le Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), e prevede che la persona ammalata possa rifiutare nutrizione e idratazione artificiale.

La legge in discussione non ha nulla a che vedere con la vicenda di Fabiano Antonioni e tuttavia dà l’occasione per esaminare concetti spesso lontani dal dibattito quotidiano, benché strettamente connessi con la vita di ciascuno. La proposta di legge sul Testamento biologico (“Disposizioni in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di testamento biologico”) è composta da 5 articoli. L’articolo 3 stabilisce che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Il testamento biologico è quindi un atto, con il quale ciascuno fornisce il proprio volere intorno a trattamenti sanitari, all’uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, compresa l’eventuale donazione di organi o tessuti per trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e all’assistenza religiosa.

Ma siamo sicuri - è la riflessione di Magrone - che la volontà espressa oggi, a proposito dell’accettare o rifiutare trattamenti sanitari nel caso in cui non si fosse un giorno capaci di intendere e di volere, sarà la stessa di quando ci si trovi eventualmente in reali condizioni di incapacità di manifestare il proprio pensiero? Non può darsi che in una persona che non ha più, a causa delle proprie condizioni fisiche, la possibilità di interloquire con chi l’assiste, intervenga un cambiamento radicale di sensibilità e di opinione rispetto al proprio diritto alla vita?

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di che cosa parliamo.

TESTAMENTO BIOLOGICO - È la proposta di legge della quale si discute alla Camera. Sono le volontà in materia di cure mediche (anche nutrimento e idratazione) che una persona, cosciente, esprime immaginando di trovarsi in una condizione in cui gli è preclusa la possibilità di scelta. Un documento in cui indicare a quali terapie ricorrere e soprattutto quali trattamenti rifiutare, in caso di grave incidente o malattia terminale, quando eventualmente si sarà incapaci di comunicare il proprio volere.

EUTANASIA ATTIVA - L’eutanasia attiva consiste nel porre fine alla vita di una persona, consenziente, che ne ha fatto richiesta, perché vive in condizioni fisiche e psicologiche che non giudica dignitose. Consiste in una somministrazione letale. Il codice penale italiano non include una definizione di eutanasia. La deliberata morte di una persona su sua richiesta e attraverso un atto medico (che alcuni definiscono eutanasia attiva) è punibile dagli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) 580 (Istigazione o aiuto al suicidio), 593 (Omissione di soccorso) del codice penale.

EUTANASIA PASSIVA - E’ la sospensione delle cure (anche nutrizione e idratazione artificiale) che può determinare la morte della persona ammalata. La prevede l’articolo 32 della Costituzione italiana: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Nel 2006 il Tribunale di Roma ha ribadito questo principio attraverso la sentenza con cui ha prosciolto Mario Riccio, il medico che ha praticato a Piergiorgio Welby la sedazione terminale e il distacco del respiratore artificiale.

SUICIDIO ASSISTITO - È la possibilità per una persona malata di accedere a un trattamento (solitamente un farmaco) che metta fine alla sua vita. È quanto avvenuto a dj Fabo in Svizzera. Colui che accede a questa pratica è cosciente (perché deve assumere o attivare personalmente la procedura) e non necessariamente si trova in fin di vita. E’ la stessa persona malata a compierlo con l’aiuto e il supporto di altri, che l’assistono per gli altri aspetti: ricovero, preparazione delle sostanze e gestione tecnica e legale post mortem. In Italia il suicidio assistito, così come l'eutanasia, è punibile dagli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Marzo 2017 23:22
 
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