=Questione urbanistica. Gli untori in servizio permanente= Stampa
Scritto da Redazione   
Giovedì 18 Dicembre 2014 19:26

UNTORI

 

L’ULTIMA DECISIONE DEL TAR DEL 10 DICEMBRE 2014

Essendo circolate e circolando voci, annunci allarmati e allarmistici, insinuazioni ed ingiurie intorno a pretese decisioni dei giudici amministrativi che avrebbero sconfessato la linea adottata dall’Amministrazione Magrone (e in parte essenziale proseguita dal 23 agosto 2014 in poi dal Commissario al Comune) nella soluzione del problema urbanistico di Modugno, bisogna che la decisione del Tar (l’ultima in ordine di tempo) sia conosciuta compiutamente e interpretata correttamente.

Le voci - va preliminarmente chiarito e precisato - fatte circolare su fb da soggetti organicamente e ostentatamente collegati al “partito dei costruttori” hanno teso e tendono a dimostrare che la complessiva attività svolta dall’Amministrazione Magrone per ricondurre a legalità l’assetto urbanistico della città di Modugno è stata smentita e vanificata dalla decisione ultima del Tribunale amministrativo per la Puglia. Naturalmente, si tratta dell’ennesimo falso.

In breve:

- L’Amministrazione Magrone è stata in carica dal 14 giugno 2013 al 22 agosto 2014; dunque, per circa un anno, ferie e adempimenti ordinamentali compresi, dalla nomina del presidente del Consiglio e del suo vice dalle dichiarazioni programmatiche del Sindaco alla costituzione dei gruppi consiliari alla nomina dei presidenti di ciascuna commissione consiliare e così via. [Sulla questione urbanistica di Modugno nel suo complesso, chi vuole sapere e ragionare adeguatamente e lealmente vada su www.sudcritica.it alla voce urbanistica; ne rimarrà esterrefatto]

- L’ultima decisione del TAR alla quale si è fatto in questi giorni allusivo riferimento nel cosiddetto dibattito su fb ad opera dei soliti quattro politici amministrativisti in erba ma diffamatori di professione è stata pubblicata il 10 dicembre 2014 (sentenza n. 01520/2014 del Tar Bari).

La sentenza riguarda l’annullamento della sospensione di un permesso di costruire ottenuto dalla sig.ra Donata Signorile sulla base delle norme edilizie introdotte dal consiglio comunale di Modugno nel 1999 e nel 2000: norme illegittime, utilizzate a Modugno altrettanto illegittimamente per 15 anni, rispetto alle quali la giunta Magrone non poteva chiudere, ovviamente, gli occhi. Soprattutto perché si trattava di norme che certamente hanno rubato spazi e verde ai cittadini e arricchito solo i costruttori. Il permesso di costruire della sig.ra Signorile è stato sospeso nel giugno 2014 - per 90 giorni, cioè fino al 18 settembre 2014 - dall’arch.Francesca Sorricaro, dirigente del Settore Urbanistica, durante la giunta Magrone. E’ stato poi, fatta fuori l’Amministrazione Magrone con grande gioia del partito dei costruttori, nuovamente sospeso, per ulteriori 180 giorni, dall’arch. Donato Dinoia, dirigente del Settore Urbanistica con l’attuale amministrazione, quella del Commissario prefettizio.

Da notare che la ricorrente Donata Signorile aveva chiesto al Tar non solo l’annullamento della determina dell’architetto Dinoia (la seconda sospensione del permesso di costruire) ma anche e soprattutto di tutti gli atti adottati dalla Giunta Magrone, dal dirigente del Servizio Urbanistico, dalla Regione Puglia (ben cinque pareri); insomma, l’annullamento di tutto quello che era stato deciso e finanche proposto dal Sindaco, dalla Giunta Magrone, dal dirigente del servizio urbanistico, dall’Ufficio urbanistico della Regione Puglia prima dello scioglimento del Consiglio comunale (22 agosto 2014). Insomma, la signora Signorile voleva azzerare e cancellare lo scandalo urbanistico di Modugno. Ed infatti, così hanno commentato e plaudito i rappresentanti del partito dei costruttori: come ad una cancellazione del problema stesso e come l’inizio di una nuova era di libertinaggio urbanistico.

Ancora: la sig.ra Signorile chiedeva “di essere risarcita dal Comune di Modugno e/o dalla Regione Puglia dei notevoli danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti impugnati, che hanno determinato l’ingiusta e illegittima sospensione del permesso di costruire già rilasciato e dei lavori già avviati; e conseguentemente per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Modugno e/o della Regione Puglia al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno subito dalla ricorrente. I “danni”, quei famigerati danni che gli untori minacciano contro chi tenta di ripristinare la legalità edilizia ed urbanistica a Modugno e che, invece, finalmente, dovrebbero essere i cittadini di Modugno a pretendere da coloro che hanno rubato spazi e verde. Ebbene, per il Tar - diciamolo subito - quei danni non ci sono.

Che dice, dunque, questa sentenza? Dice tre-quattro cose particolarmente importanti che gli untori fingono di non aver compreso, anche se resta il dubbio che non abbiano compreso davvero, attesa la loro preparazione tecnica e giuridica ormai tristemente nota anche al di fuori dei confini della Città di Modugno.

Eccole qua, le cose a nostro parere importanti:

1) La prima cosa da sottolineare è che il Tar Puglia NON HA ANNULLATO un provvedimento della giunta Magrone (e dell’allora dirigente del Servizio Urbanistica - IV Settore, arch.Francesca Sorricaro) ma HA ANNULLATO un provvedimento assunto dall’ATTUALE amministrazione in carica (quella del commissario prefettizio e dell’attuale dirigente del IV Settore, arch. Donato Dinoia).

2) La seconda cosa da sottolineare è che la sig.ra Signorile ha chiesto non solo l’annullamento della sospensione del permesso di costruire ma ANCHE di TUTTI i provvedimenti della giunta Magrone, dell’Ufficio urbanistico del Comune di Modugno e addirittura della Regione intorno alla questione urbanistica: il Tar Puglia, in risposta alla richiesta della sig.ra Signorile, NON ha annullato alcun provvedimento della giunta Magrone ma SOLO il provvedimento di sospensione del permesso di costruire assunto dall’attuale amministrazione in carica (quella del commissario prefettizio e dell’attuale dirigente del IV Settore, arch. Donato Dinoia). Segno questo, EVIDENTEMENTE, che TUTTI i provvedimenti adottati sulla questione dalla giunta Magrone, dal suo Ufficio urbanistico e dalla stessa Regione Puglia sono stati giudicati LEGITTIMI e che l’unico illegittimo secondo i giudici è quello dell’attuale amministrazione.

3) La terza è che il Tar NON ha giudicato illegittima la sospensione del permesso di costruire. Ha giudicato illegittimo che questa sospensione sia stata REITERATA: da parte dell’amministrazione prefettizia, volendo ancora sospendere- dice il Tar - l’efficacia del permesso di costruire, si sarebbe dovuto PROROGARE la sospensione disposta dall’arch.Sorricaro (“per una sola volta e solo per sopravvenute esigenze diverse da quelle originarie, in specie neppure indicate”). Oppure - dice sempre il Tar - si sarebbe dovuto, da parte dell’amministrazione prefettizia, annullare in autotutela il permesso di costruire che era stato concesso quando erano in vigore norme illegittime.

4) La quarta cosa da rilevare è che il Tar Puglia dice che non sono stati “provati i fatti costitutivi della domanda di risarcimento dei danni” per la sospensione del permesso di costruire.

IL DOCUMENTO

Vediamola, dunque, la sentenza del TAR, nella sua testualità,

La signora Donata Signorile propose ricorso (n.1015 del 2014)

per l’annullamento della determinazione del Servizio 4 - assetto del territorio del Comune di Modugno n. 475/2014 del 18/6/14 [adottato, è il caso di precisare, ad Amministrazione ordinaria operante; lo scioglimento del Consiglio fu del 22 agosto 2014], avente ad oggetto ‘sospensione temporanea dell’efficacia del permesso di costruire n. 7/2014 rilasciato in data 20/2//2014 e conseguente sospensione dei lavori’”.

[Va segnalato che il Tar Puglia decise una prima volta sul ricorso, il 5 settembre 2014 (v. l'ordinanza del Tar a questo link) : in quella circostanza si occupava della richiesta della sig.ra Signorile di “sospendere la sospensione”. Dunque, il 5 settembre, il Tar si occupò esclusivamente della prima sospensione dei lavori, quella decisa dall’arch. Sorricaro il 18 giugno 2014, e RESPINSE la richiesta di sospensiva della sig.ra Signorile, considerando che “il provvedimento di sospensione - per 90 giorni decorrenti dal 18 giugno 2014 - dell’efficacia del permesso per costruire rilasciato dal Comune di Modugno alla ricorrente è prossimo alla scadenza e che i lavori non hanno ancora avuto inizio”. Inoltre, il Tar Puglia ritenne di non concedere la sospensiva anche valutando che, “ad un primo sommario esame, non ricorra il requisito del pericolo di danno grave e irreparabile necessario perché possa concedersi la tutela cautelare”].

Al ricorso, la ricorrente fece seguire “motivi aggiunti” con i quali si chiedeva l’annullamento di una montagna di provvedimenti (atti del Sindaco, della Giunta comunale, dell’Ufficio urbanistico del Comune, del Commissario e della Regione).

Questa, la decisione dei Giudici; la si riporta qui, a scanso di equivoci e a conferma delle nostre valutazioni di cui sopra:

Rilevato:

- che il provvedimento di sospensione del 18 giugno 2014 è venuto a scadenza il 18 settembre 2014 per decorso del termine di 90 giorni decorrente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 bis l. 241/90, dalla data di adozione trattandosi di provvedimento di natura cautelare;

- che pertanto la ricorrente non ha più interesse ad ottenerne l’annullamento;

- che un secondo provvedimento di sospensione per 180 giorni del permesso per costruire adottata il 24 settembre 2014 è intervenuto quando era già scaduto il primo provvedimento;

- che pertanto la reiterazione della sospensione è illegittima per violazione del disposto dell’art. 21 quater l. 241/90 che, nell’ammettere la proroga o il differimento del termine di sospensione del provvedimento amministrativo, per una sola volta e solo per sopravvenute esigenze diverse da quelle originarie, in specie neppure indicate, esclude che il provvedimento possa essere reiterato;

- che la reiterazione della sospensione costituisce sostanzialmente una revoca del permesso per costruire, come tale inammissibile, in quanto il permesso per costruire è espressione di potere vincolato insensibile alle sopravvenienze normative e, a maggior ragione, ai ripensamenti da parte della p.a.;

- che le ragioni richiamate nel secondo provvedimento di sospensione, che hanno ispirato l’azione del Comune di Modugno di rifondazione del sistema di regolazione degli interventi edilizi nel territorio comunale per garantirne “l’ordinato e legittimo assetto”, prevenendo ulteriori applicazioni della variante al PRG adottata con delibera consiliare n. 75/99 - ritenuta illegittima perché non sottoposta al vaglio della Regione - non giustificano la reiterata inibitoria dei diritti pienamente esercitabili della ricorrente, siccome fondati su un precedente permesso per costruire efficace finché non venga annullato;

- che invece, ove sia necessario per tali ragioni evitare l’esecuzione di interventi edilizi già assentiti, l’Amministrazione comunale, come la Regione per quanto di sua competenza, non possono che fare ricorso all’autotutela in grado di dispiegare effetti retroattivi sui provvedimenti abilitativi affetti da invalidità derivata, in quanto fondati sulla variante del PRG adottata con delibera n.75/99 del Consiglio comunale, ritenuta illegittima e affetta da rilevanti profili di invalidità (così nella delibera del Commissario prefettizio del 15.10.2014 depositata dal Comune il 21.11.2014) , salva la responsabilità di coloro che vi hanno dato causa anche per i danni derivanti dall’annullamento legittimo di un provvedimento ampliativo illegittimo;

- che, di certo, la sospensione del permesso per costruire - contrariamente a quanto sostenuto dal Comune (memoria depositata il 22.11.2014) - neppure si giustifica, tantomeno a posteriori, con la sopravvenuta predetta delibera del Commissario prefettizio del 15 ottobre 2014 che dispone la sospensione - fino ad approvazione del PUG - delle delibere del Consiglio comunale n. 75/99 e n. 82/2000 di variante al PRG, onde evitare modifiche irreversibili del territorio – perché la sospensione, per sua natura, è efficace de futuro e non può dunque attingere provvedimenti già adottati;

- che il ricorso per motivi aggiunti pertanto va accolto - sia pure nei limiti della domanda impugnatoria, non essendo stati provati i fatti costitutivi della domanda di risarcimento dei danni - e che le spese come di regola seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,

- dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento del 18 giugno 2014 di sospensione del permesso per costruire n. 7/2014 [quello del responsabile del Servizio urbanistico dell’Amministrazione Magrone]

- annulla il provvedimento del 24 ottobre di sospensione del permesso per costruire n. 7/2014 e di sospensione dei lavori [quello del Servizio urbanistico dell’Amministrazione commissariale]

- condanna il Comune di Modugno e la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.500,00, in ragione rispettivamente di € 1.500,00 ed € 1.000,00 oltre accessori di legge.”

Che cosa significa tutto questo?

Semplificando al massimo, si può a ragione concludere che L’ULTIMA DECISIONE DEL TAR NON HA GIUDICATO LEGITTIMO l’orribile scenario “scoperto” dall’Architetto Sorricaro e inutilmente sottoposto da Giunta Comunale e Sindaco, in sintonia con Regione Puglia, alla valutazione del Consiglio comunale già il 20 giugno 2014 e poi il 25 agosto 2014; la decisione dei giudici ha dichiarato la nullità - per motivi procedimentali della seconda sospensione del permesso di costruire e certamente non per aver valutato legittime le norme introdotte dal Consiglio comunale di Modugno nel ’99 - dell’ultima determinazione del responsabile del servizio Urbanistico della gestione commissariale. Sotto gli occhi di tutti resta l’oscena fuga dei tredici consiglieri che “suicidarono” il Consiglio comunale per liberarsi di un Sindaco che non voleva piegarsi, e non si piegò, al “fatale” destino di tutti i sindaci di Modugno di iscriversi al partito degli affari.

QUELLO CHE NON SI E’ VOLUTO E NON SI VUOLE LEGGERE

La decisione del Tar del 10 dicembre 2014 contiene la seguente proposizione valutazione:

“- […] la reiterazione della sospensione è illegittima per violazione del disposto dell’art. 21 quater l. 241/90 che, nell’ammettere la proroga o il differimento del termine di sospensione del provvedimento amministrativo, per una sola volta e solo per sopravvenute esigenze diverse da quelle originarie, in specie neppure indicate, esclude che il provvedimento possa essere reiterato;

[dunque, nel caso specifico, il permesso di costruire della signora Signorile fu correttamente sospeso con il primo provvedimento dell’arch. Sorricaro; non poteva, invece essere mantenuto sospeso con un semplice provvedimento di proroga della prima sospensione]; e perché?

- [… perché] la reiterazione della sospensione costituisce sostanzialmente una revoca del permesso per costruire, come tale inammissibile, in quanto il permesso per costruire è espressione di potere vincolato insensibile alle sopravvenienze normative e, a maggior ragione, ai ripensamenti da parte della p.a.;

[insomma, i giudici ritengono che il primo provvedimento di sospensione non poteva essere semplicemente prorogato perché questo significava revocare il permesso di costruire]

- […] le ragioni richiamate nel secondo provvedimento di sospensione, che hanno ispirato l’azione del Comune di Modugno di rifondazione del sistema di regolazione degli interventi edilizi nel territorio comunale per garantirne “l’ordinato e legittimo assetto”, prevenendo ulteriori applicazioni della variante al PRG adottata con delibera consiliare n. 75/99 - ritenuta illegittima perché non sottoposta al vaglio della Regione - non giustificano la reiterata inibitoria dei diritti pienamente esercitabili della ricorrente, siccome fondati su un precedente permesso per costruire efficace finché non venga annullato;

[la sospensione del permesso, dicono in definitiva i giudici, non poteva essere semplicemente prorogata; il permesso andava annullato proprio per le “ragioni richiamate nel secondo provvedimento di sospensione, che hanno ispirato l’azione del Comune di Modugno di rifondazione del sistema di regolazione degli interventi edilizi nel territorio comunale per garantirne “l’ordinato e legittimo assetto”, prevenendo ulteriori applicazioni della variante al PRG adottata con delibera consiliare n. 75/99 - ritenuta illegittima perché non sottoposta al vaglio della Regione - non giustificano la reiterata inibitoria dei diritti pienamente esercitabili della ricorrente, siccome fondati su un precedente permesso per costruire efficace finché non venga annullato”. In definitiva, andava annullato il permesso – previa revoca delle norme del ’99, non prorogata la sua sospensione.] (1)

- […] invece, ove sia necessario per tali ragioni [l’azione del Comune di Modugno di rifondazione del sistema di regolazione degli interventi edilizi nel territorio comunale per garantirne “l’ordinato e legittimo assetto”], evitare l’esecuzione di interventi edilizi già assentiti, l’Amministrazione comunale, come la Regione per quanto di sua competenza, non possono che fare ricorso all’autotutela in grado di dispiegare effetti retroattivi sui provvedimenti abilitativi affetti da invalidità derivata, in quanto fondati sulla variante del PRG adottata con delibera n.75/99 del Consiglio comunale, ritenuta illegittima e affetta da rilevanti profili di invalidità (così nella delibera del Commissario prefettizio del 15.10.2014 depositata dal Comune il 21.11.2014), salva la responsabilità di coloro che vi hanno dato causa anche per i danni derivanti dall’annullamento legittimo di un provvedimento ampliativo illegittimo;

[Per esercitare le sue ragioni, Comune e Regione “non potevano che far ricorso all’autotutela in grado di dispiegare effetti retroattivi sui provvedimenti abilitativi affetti da invalidità derivata, in quanto fondati sulla variante del PRG adottata con delibera n.75/99 del Consiglio comunale, ritenuta illegittima e affetta da rilevanti profili di invalidità (così nella delibera del Commissario prefettizio del 15.10.2014 depositata dal Comune il 21.11.2014). Si noti e si annoti: il permesso di costruire, “affetto da invalidità derivata” in quanto “fondato sulla variante del PRG adottata con delibera n.75/99 del Consiglio comunale, ritenuta illegittima e affetta da rilevanti profili di invalidità (così nella delibera del Commissario prefettizio del 15.10.2014 depositata dal Comune il 21.11.2014) andava rimosso annullandolo

- […] di certo, la sospensione del permesso per costruire - contrariamente a quanto sostenuto dal Comune (memoria depositata il 22.11.2014) - neppure si giustifica, tantomeno a posteriori, con la sopravvenuta predetta delibera del Commissario prefettizio del 15 ottobre 2014 che dispone la sospensione - fino ad approvazione del PUG - delle delibere del Consiglio comunale n. 75/99 e n. 82/2000 di variante al PRG, onde evitare modifiche irreversibili del territorio - perché la sospensione, per sua natura, è efficace de futuro e non può dunque attingere provvedimenti già adottati”.

[Bisogna ripetere? Sono concetti espressi e addirittura gridati dall’Amministrazione Magrone: la sospensione, per sua natura, è efficace de futuro e non può dunque attingere provvedimenti già adottati”, salvo, naturalmente il potere/dovere di autotutela della Pubblica Amministrazione].

FINALMENTE SI PARLA DEL TEMA TEMUTO DA MOLTI:

CHI RISPONDE DI TUTTO QUESTO?

Dicono i giudici del Tar: […] “salva la responsabilità di coloro che vi hanno dato causa anche per i danni derivanti dall’annullamento legittimo di un provvedimento ampliativo illegittimo”. I Giudici premettono: “provvedimenti abilitativi affetti da invalidità derivata, in quanto fondati sulla variante del PRG adottata con delibera n.75/99 del Consiglio comunale, ritenuta illegittima e affetta da rilevanti profili di invalidità (così nella delibera del Commissario prefettizio del 15.10.2014 depositata dal Comune il 21.11.2014)”; insomma: se danni vi sono da norme illegittime, ne risponde chi tali norme ha adottate.

Noi intendiamo: se un permesso di costruire ci fu, esso fu conforme alle norme in vigore; se tali norme furono illegittime, l’illegittimità coinvolge anche il permesso di costruire; chi risponde, però, di eventuali danni? Chi ha concesso il permesso (con atto, appunto, affetto da invalidità derivata) o chi ha deliberato le norme illegittime? Dice il Tar (e, molto modestamente, noi): questi ultimi.

(1)

Si ricordi che il Sindaco Magrone propose alla discussione e valutazione la sua proposta di delibera consiliare. Che cosa proponeva? Esattamente, tra l’altro, questo: "di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca definitiva delle deliberazioni succitate [quelle illegittime del Consiglio comunale del ‘99], comunicazione neessaria perché tali deliberazioni potrebbero incidere su posizioni concrete di privati, nella parte in cui costituiscono variante allo strumento urbanistico […] procedendo contestualmente all’avvio dell’istruttoria per l’adozione di nuove varianti allo strumento urbanistico, tese eventualmente anche alla rinnovazione nei contenuti di quanto approvato con le deliberazioni 75/99 e 82/2000 se ed in quanto tali contenuti risultino compatibili con l’attuale assetto urbanistico e con le odierne esigenze di crescita e sviluppo del territorio, secondo quanto disposto dalla LR 20/2001”.

La proposta fu consegnata ai Consiglieri più di un mese prima della seduta fissata per il 25 agosto 2014; tredici Consiglieri, accompagnati dall’applauso scrosciante della cosiddetta minoranza, si recarono dal Notaio per dimettersi.

Movimento Italia Giusta secondo la Costituzione

Movimento Legalità è Libertà

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Dicembre 2014 00:14
 
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