Home Cronaca LA "PUGLIA MIGLIORE" INCIAMPA NELLA COSTITUZIONE. MA LA "NARRAZIONE" CONTINUA
LA "PUGLIA MIGLIORE" INCIAMPA NELLA COSTITUZIONE. MA LA "NARRAZIONE" CONTINUA PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Venerdì 18 Marzo 2011 16:01

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federalismo pugliese

a cura di firma_sudcriticaSudcritica
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 23 febbraio 2011, si è occupata degli artt. 2 - commi 1, 2 - e 4, 13, 15, 16 - commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19 - commi 1, 6 e 8, 20 – 21 - commi 1, 4, 5 e 6 – 22 - comma 1 – 24 - commi 1 e 3, 26 e 30 -  della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 14 maggio 2010 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2010.

Messa così, la questione sembra di interesse esclusivamente specialistico, affare per giudici e avvocati. Ed in effetti, così è stata trattata dagli organi di informazione: una questione che i cittadini non potrebbero comprendere e che, anzi, proprio per la sua portata squisitamente tecnico-giuridica, ai cittadini finisce per non interessare per niente, di ben altro essi occupandosi e da ben altro essi essendo oppressi. Figuriamoci se a loro, ai cittadini, in un a situazione sociale di altissima tensione, possono interessare dispute su articoli di legge e su commi.

In realtà così non è. Le questioni affrontate dalla Corte Costituzionale – e soprattutto la decisione adottata – “narrano”, per mutuare un’espressione particolarmente cara al presidente della Regione Puglia - il quale, come è noto, fa “narrare” tutti, dalla pietra allo struzzo al rinoceronte alla condizione che il ruolo di “narrante” sia suo – di uno sconfinamento arbitrario e quasi gangsteristico della Regione Puglia che pervicacemente decise di stravolgere, scavalcare, ignorare e mortificare rilevantissime norme costituzionali. Cosa che, per un ente pubblico al massimo livello di autonomia locale, costituisce un autentico delitti civico.

Vediamo, con le parole della Corte, di che cosa si tratta esattamente.

 

“[…] le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri possono essere articolate in otto gruppi, ciascuno riferito a uno o più articoli della legge [regionale] impugnata.

  * Il primo gruppo di censure riguarda l’art. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Il comma 1 prevede che «il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti» dalla normativa statale vigente. Il comma 2 stabilisce, da un lato, che i direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR verificano «la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto», e, dall’altro che, «fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza». In base al comma 3, i dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Ai sensi del comma 4, infine, detta riassegnazione non opera nel caso di «personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo».

 […] La questione [posta dal Presidente del Consiglio] è fondata.
L’art. 2 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sostituisce l’art. 4 della legge regionale n. 45 del 2008. Quest’ultima disposizione prevedeva che «I dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina “Direzione medica di presidio ospedaliero”».
Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 150 del 2010, successiva alla legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Questa Corte ha ritenuto la norma in contrasto con gli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione prevedeva ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica che, «in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, derogano significativamente al criterio del concorso pubblico, richiesto sia, in via generale, dall’art. 97 Cost., sia da specifiche disposizioni legislative statali che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute». In particolare, «l’inquadramento, a domanda, dei dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato nelle direzioni sanitarie [...] contravviene alla regola generale desumibile dall’art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)».
Le argomentazioni della sentenza n. 150 del 2010 possono applicarsi anche all’art. 2 della legge impugnata con il presente ricorso. Infatti, l’espressione «è inquadrato [...] nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni», usata in luogo della formula «inquadrati nelle direzioni», non rappresenta una ipotesi diversa da quella già sanzionata da questa Corte con la citata sentenza n. 150 del 2010. La disposizione censurata, dunque, prevede l’accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.

[…] L’art. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto l’art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge impugnata prevede l’assunzione di personale in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La norma censurata, infatti, contempla l’inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una «disciplina diversa da quella per la quale» sono stati assunti, mentre l’art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 – richiamato dall’art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 – prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale.

Dall’accoglimento delle censure dell’art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, discende l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 4, perché contengono norme applicative o strumentali al citato comma 1.

* Il secondo gruppo di censure riguarda l’art. 13 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Tale articolo stabilisce che «Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un’azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest’ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità».

[…] La questione [posta dal Presidente del Consiglio] è fondata.
La disposizione impugnata, facendo ricorso all’istituto della mobilità, prevede la «ruolizzazione» – ossia l’inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale – di personale «già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato» presso enti del servizio sanitario nazionale. La norma consente l’inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato. Ne discende la violazione dell’art. 97 Cost., perché la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l’inquadramento, e dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l’istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.

* […] Il terzo gruppo di censure concerne l’art. 15 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, ai sensi del quale «agli ex lavoratori socialmente utili (LSU) già utilizzati, attraverso piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo di stabilizzazione previsto dall’articolo 30 della L.R. n. 10/2007 e dalla L.R. n. 40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell’ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa».

La questione [posta dal Presidente del Consiglio] è fondata.
La disposizione prevede la stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge (sentenze n. 267 e n. 195 del 2010 e n. 293 del 2009) o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione (da ultimo, sentenza n. 67 del 2011 e n. 195 del 2010), con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di personale che richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Parimenti violato è l’art. 81 Cost. L’applicazione alle Regioni dell’obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative è stata ribadita più volte da questa Corte (sentenze n. 100 del 2010 e n. 386 e n. 213 del 2008) e ha trovato ulteriore conferma nell’art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La sola formula «nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell’ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa», usata a chiusura della disposizione impugnata, non indica una copertura delle nuove spese derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

* Il quarto gruppo di censure riguarda gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010.
In particolare, l’art. 16, comma 1, prevede che «Nel rispetto delle norme di legge relative alla spesa per il personale di cui all’articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le ASL, le aziende ospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni». Tale previsione, in base al comma 2, si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati.
L’art. 19 stabilisce che «nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all’articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell’articolo 30 della L.R. n. 10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle Asl BA, BAT, AOU “Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS. “S. De Bellis” di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia».
L’art. 22 prevede che le Asl, le Aou e gli Irccs del Ssr, attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (Paf) annuale o pluriennale, da attuarsi nell’anno o negli anni successivi.
L’art. 24, infine, contiene norme in materia di nomina dei direttori generali delle Asl. In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia. In base al comma 3, «la Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all’aggiornamento annuale dell’elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall’articolo 8 del D.Lgs. 254/2000, ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti».

La questione [posta dal Presidente del Consiglio] è fondata.
A prescindere da qualsiasi valutazione sulla legittimità costituzionale della riserva di posti contemplata dagli artt. 16, commi 1 e 2, e 19, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 (non oggetto di impugnazione), le disposizioni censurate si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999. Ne discende la violazione dell’autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui le norme impugnate non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d’intesa con il rettore (sentenza n. 233 del 2006).

* Il quinto gruppo di censure si riferisce agli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. Tali articoli prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario, da realizzare tramite l’estensione dell’ambito di applicazione di procedure già disposte da norme regionali a favore di determinate categorie di personale: servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica (art. 16, comma 3); personale sanitario in genere (art. 18); dirigenti medici «che svolgono attività nei servizi di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza» (art. 19); personale dell’Agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano (art. 20). Nel caso del personale del «Servizio emergenza territoriale 118», invece, la stabilizzazione è prevista senza il richiamo a precedenti disposizioni regionali (art. 17).

La questione[posta dal Presidente del Consiglio] è fondata.
Le disposizioni impugnate prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di pubblico concorso. Ciò si pone in contrasto, innanzitutto, con l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che le norme censurate ampliano «il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito» dalla normativa statale (sentenza n. 179 del 2010).
Inoltre, le previsioni in materia di stabilizzazione del personale sanitario dettate dalle norme impugnate non contemplano alcuna procedura selettiva, senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

* Il sesto gruppo di censure si riferisce all’art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, riguardante il personale sanitario degli istituti penitenziari. Il comma 1 autorizza le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nei servizi o unità operative multiprofessionali di cui alla deliberazione della Giunta reg. 27 ottobre 2009, n. 2020 (D.P.C.M. 1° aprile 2008 - Indicazioni in ordine all’individuazione di specifici modelli organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e consistenza degli istituti di pena), «a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una riserva di posti per consentire l’accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010». Il successivo comma 4 stabilisce che «la spesa inerente l’inquadramento del personale di cui ai commi precedenti non rientra nei limiti prescritti dall’articolo 1, comma 565, lettera a), della L. 296/2006, trattandosi di trasferimento successivo di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse finanziarie di cui all’articolo 6» del d.P.C.m. 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria). Il comma 5, poi, prevede che «il personale medico titolare di incarico provvisorio di cui all’articolo 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), è equiparato al personale medico titolare di incarico definitivo di cui all’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 1° aprile 2008. Tale personale è collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento istituito presso l’ASL di competenza. Nei confronti del personale di cui al presente comma si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico dei medici con incarico definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali». Il comma 6, infine, dispone che «i contratti di lavoro dei medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti di cui agli articoli 51 e 52 della l. n. 740 del 1970, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinati dagli accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale, da approvare a seguito della sottoscrizione degli accordi collettivi nazionali stipulati in data 27 maggio 2009, in attesa della specifica trattativa nazionale dedicata alla medicina penitenziaria».

Le questioni [poste dal Presidente del Consiglio] sono fondate.
Le disposizioni impugnate riguardano il personale sanitario degli istituti penitenziari, prevedendo, da un lato, lo svolgimento di concorsi con riserva di posti non rigorosamente delimitata, e, dall’altro, l’equiparazione del personale medico titolare di incarico provvisorio a quello del personale medico titolare di incarico definitivo.
Il comma 1 dell’art. 21 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 indica genericamente una riserva di posti, senza che essa sia «delimitata in modo rigoroso», con conseguente violazione dell’art. 97 Cost. (sentenza n. 100 del 2010).
Il comma 4 non indica in alcun modo la copertura finanziaria per l’assunzione del personale considerato, con conseguente violazione dell’art. 81 Cost. (sentenza n. 100 del 2010).
Il comma 5, prevedendo una equiparazione tra il personale medico titolare di incarico provvisorio e quello titolare di incarico definitivo, anche a fini previdenziali, dispone la trasformazione di rapporti provvisori in rapporti definitivi. Il comma 6 stabilisce una equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall’altro, con conseguente invasione dell’area della contrattazione collettiva. Le equiparazioni previste dalle norme impugnate nel disciplinare, anche a fini previdenziali, rapporti di lavoro di natura privatistica, violano l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile.

* Il settimo gruppo di censure riguarda l’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, che modifica l’art. 17 (Norme in materia di spesa sanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sostituendone i commi 6, 7 e 8 e inserendo un comma 8-bis. Tali disposizioni prevedono l’incremento e l’integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari.

La questione è fondata.
La disposizione regionale, prevedendo l’incremento e l’integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell’art. 81 Cost. Questa Corte ha costantemente affermato che le leggi istitutive di nuove o maggiori spese debbono recare una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 100 del 2010, n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis, sentenze n. 100 del 2010, n. 386 e n. 213 del 2008 e n. 16 del 1991).
La norma regionale viola anche il principio di riduzione dei trattamenti economici, ricavabile dall’art. 61, comma 14, del decreto-legge 12 luglio 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008».

  * L’ottavo e ultimo gruppo di censure si riferisce all’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, che sostituisce integralmente l’art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), riguardante l’utilizzo del personale di imprese appaltatrici e società strumentali. Si prevede, in particolare, che la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia debbano prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi «l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli» (comma 1 dell’art. 25 cit.). Le norme previste dall’art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007, come modificato dall’art. 30 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, «si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati (comma 2 dell’art. 25 cit.).
In base al successivo comma 3, «i vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. 5 maggio 2009, n. 745 – Criteri e procedure per l’attivazione dell’istituto dell’in house providing - Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici». Quanto previsto dal comma 1, inoltre, vale «anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati» (comma 4). Il comma 5 esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007 i dirigenti, mentre vi include i «soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all’atto dell’assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l’assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l’assunzione del personale dipendente della cooperativa». Il comma 6, invece, prevede che «il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell’ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118».

La questione [posta dal Presidente del Consiglio] è fondata, nei termini di seguito precisati.
La disposizione impugnata sostituisce l’art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007. Nella sua formulazione originaria, tale articolo disponeva che «Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto per appalti di servizi l’utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere».
Nella precedente versione, quindi, l’art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007 applicava la «clausola sociale» (nota anche come clausola di «protezione» o di «salvaguardia» sociale, o anche come «clausola sociale di assorbimento»), un istituto che opera nella ipotesi di cessazione d’appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all’esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione, nel caso di discontinuità dell’affidatario. Già contenuta nell’art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi del lavoro con quelle del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), tale «clausola»  non solo è stabilita dalla contrattazione collettiva ed è riconosciuta in sede giurisprudenziale, ma è anche prevista in specifiche disposizioni legislative statali: per esempio l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), l’art. 29, comma 3, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e, con riferimento ai contratti delle pubbliche amministrazioni, l’art. 69 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
La disposizione impugnata, al comma 1 dell’art. 25 cit., introduce uno strumento diverso dalla «clausola sociale», in quanto non si limita a prevedere il mantenimeno in servizio di personale già assunto, ma stabilisce in modo automatico e generalizzato l’«assunzione a tempo indeterminato» del personale già «utilizzato» dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto. Il comma 4 del medesimo articolo, poi, applica questo meccanismo automatico anche «nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia».
In tal modo, le norme impugnate impongono alle nuove imprese o società affidatarie dell’appalto l’«assunzione a tempo indeterminato», anziché l’«utilizzo», del personale della precedente impresa o società affidataria, ed estendono quest’obbligo, senza prevedere alcuna procedura selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo. Ciò costituisce una violazione dell’art. 97 Cost. (sentenza n. 267 del 2010) e delle norme interposte dettate dall’art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Il comma 1 dell’art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008, infatti, dispone che «le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165». Il comma 2 dell’art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo non di servizi pubblici locali – come nel caso delle attività di tutela della salute – «adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità».L’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nel prevedere l’assunzione a tempo indeterminato anziché l’utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, produce, come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato, una violazione dell’art. 97 Cost., e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della «imparzialità dell’azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento. Tale violazione si determina sia per l’assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, sia perché il maggior onere derivante dall’obbligo posto all’affidatario di assumere «a tempo indeterminato» il personale già utilizzato si riflette – anche nel caso di imprese o società affidatarie dell’appalto interamente private – sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla «clausola sociale», di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l’obbligo eccede i limiti temporali dell’affidamento del servizio.
Ferma rimanendo l’applicazione, alle ipotesi previste dalle disposizioni impugnate, della «clausola sociale» in senso proprio, nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, e in permanenza dell’affidamento del servizio, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge Regione Puglia n. 25 del 2007, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva”.

 

Come si è anticipato, per tutti questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali);
l’illegittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 , 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d’intesa con il rettore;
l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva”.

In definitiva, un vero e proprio naufragio dell’iniziativa della Regione Puglia di indiscriminate assunzioni in massa (come è noto, alla vigilia delle elezioni regionali del 2010).

Per intenderci, è bene ricapitolare quali siano stati i principi e le norme della Costituzione violate dalla Regione Puglia. A noi di Sudcritica e della Fondazione onlus Popoli & Costitimporta segnalare questo aspetto disarmante di una vicenda consumatasi nel pieno di una retorica campagna di osanna all’Unità d’Italia e soprattutto dell’inviolabilità della Carta Costituzionale.

Furono violati, dunque, della Costituzione:

°Art. 97, TERZO COMMA [nella versione modificata dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3]

 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”.

 

 

° ART. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

 


° ART. 51
“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.

 

° ART.  33

 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
 La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
 La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

_______________________

Qui finisce la storia che andava raccontata carte alla mano.
Di qui inizia, dovrebbe iniziare (ma non è detto che se ne abbia la forza ed il coraggio), il ragionamento politico. Non è capacità nostra, non ne abbiamo la forza sufficiente e nemmeno la voglia necessaria. La constatazione di vivere in una Regione letteralmente fuori legge (costituzionale) su temi decisivi per la vita e per le aspettative dei cittadini paralizza e vanifica qualunque fiducia nelle “narrazioni” di un Presidente che non sa nulla di tutto quel che accade al di sotto della nuvola più alta.
Finiamola qui, per non essere espulsi dalla “Puglia migliore” che il federalismo se l’è fatto da se.

 

 

[…]"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequa¬zione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’eco¬sistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armoniz¬azione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valoriz¬zazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".
Ultimo aggiornamento Domenica 20 Marzo 2011 03:21
 

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Sudcritica Flash

==MARIO MARANGI, PER L'EXTRAVERGINE DI PUGLIA 'CREARE RETE' TRA I PRODUTTORI=Le ‪‎difficoltà‬ ma anche le grandi ‪opportunità‬ dei ‪‎produttori‬ ‪‎oleari‬ che puntano all'‪‎innovazione‬ e alla ‪‎qualità‬, in ‪Puglia‬ come a Modugno‬.
‪‎Investire‬ nell'‪olivicoltura‬ significa anche ‪valorizzare‬ il ‪territorio‬ e il tessuto‬ ‪sociale‬.
Ecco le ‪sfide‬ che affrontiamo noi ‪giovani‬ ‪‎imprenditori‬ ‎agricoli‬.
[v.in Sudcritica Modugno]

Sudcritica Flash

=IL COMUNE DI MODUGNO ABBATTE IL 'MURO'. LO ACQUISTO' COME OPERA D'ARTE, LO DISTRUGGE COME BAGNO FATISCENTE=
di Francesca Di Ciaula.Il 2 febbraio scorso, in piazza Romita Vescovo, un tempo adibita a mercato del pesce, sono iniziati i lavori di demolizione della parete adiacente ai bagni pubblici.
La motivazione è presto detta: sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, fatiscenza delle strutture. Il tutto per una spesa di 35 000,00 €.
La parete ricoperta di marmo nero, fu costruita a ridosso della chiesa seicentesca delle Monacelle in pieno centro storico, per nascondere un bagno pubblico, alla vista di chi sostava nella piazzetta. Una visione dai contrasti indicibili. Un monolite scuro e dietro la parete chiara dell'antica chiesetta. L'antico e il nuovo, maldestro tentativo di dare dignità al piastrellato che ha invaso il paese, eppure opera pubblica. La modernità imposta per capriccio o arbitrio, il marmo contro la pietra povera antica. Oggi ulteriore denaro pubblico è stato impiegato per distruggere quel manufatto a nessuno mai piaciuto per la sua manifesta volgarità.

[v.leggi tutto in Sudcritica Modugno]

Sudcritica Flash

=ITALIA GIUSTA, IL COMUNE DI MODUGNO BLOCCHI LO 'SFRATTO' DELL’ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO=
di Tina Luciano.

Il movimento Italia Giusta secondo la Costituzione sollecita il Commissario prefettizio a Modugno perché blocchi lo ‘sfratto’ dell’Istituto Nastro Azzurro fino a quando sarà pronta la nuova sede ad esso destinata, in locali comunali che oggi ospitano i Servizi sociali.Il Museo e le Associazioni combattentistiche raccolte nell’Istituto custodiscono oggi le poche tracce esistenti di una memoria collettiva di Modugno, perse le quali va definitivamente in frantumi l’identità dell’intera città.
Un luogo della memoria va protetto e tutelato: insistere nel volerlo ‘sfrattare’ ha il sapore iconoclasta della provocazione, del voler far apparire come insensibile al bene pubblico una pubblica amministrazione che deve invece avere a cuore unicamente le esigenze sociali.

[v.anche in Sudcritica Modugno]

I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=CONSUMO DI SUOLO E COMUNITA' SENZA IDENTITA'. INCONTRO CON GIUSEPPE MILANO=
Il 23 gennaio 2015. Sono intervenuti Pasquale De Santis e Nicola Magrone."Contro il mostruoso consumo di suolo in tutta Italia, serve una mobilitazione dei cittadini, una coscientizzazione che ci faccia capire che la cementificazione costante ha un forte impatto sociale, significa alienazione, perdita di coesione della comunità, significa che non esiste più un'identità delle nostre città. Sentiamo spesso dire che si vuole 'costruire il futuro': ma lo si dice a vuoto, mentre si perpetuano questi atteggiamenti di noncuranza e di malapolitica. Costruire il futuro significa cominciare a far le cose per bene ogni giorno nelle nostre città. Quel che è successo a Modugno lo sapete voi, non ho titolo per parlarne ma parlano i fatti. Basta col dire che edilizia e urbanistica vanno visti come motore dello sviluppo, se poi sappiamo che servono per creare solo lo sviluppo di pochi... basta!"

Riprese video di A.Covella per Italia Giusta/Sudcritica

[v.anche in Sudcritica Modugno]

=DISCUSSIONI=

=SOVRANITA' NAZIONALE
MONETARIA
E DEBITO PUBBLICO=

Serafino Pulcini/
Mino Magrone

Monete-antiche-riportate-alla-luce-in-uno-scavo-archeologico


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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=PROTEZIONE CIVILE, INCONTRO CON GIUSEPPE DI CIAULA=
Il 9 gennaio 2015. Coordinamento, formazione, esercitazioni, sicurezza sono i cardini di una buona protezione civile.Fondamentale un piano dettagliato di intervento, con volontari professionali i quali - quando dovessero verificarsi emergenze - sanno che fare ma non usurpano i compiti dei professionisti. Partecipano il presidente di Italia Giusta secondo la Costituzione, Pasquale De Santis, e Francesca Di Ciaula, della segreteria del movimento.
Riprese video di A.Covella per Italia Giusta/Sudcritica

[v.anche in Sudcritica Modugno]

I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=PROTEZIONE CIVILE, INCONTRO CON WILLIAM FORMICOLA=
Il 12 dicembre 2014, su ''Stato di salute del territorio italiano e ruolo della protezione civile''.Al centro dell'intervento, le azioni che gli amministratori devono compiere per prevenire, e per intervenire nel verificarsi di emergenze; gli effetti della mano dell'uomo sull'aggravamento dei rischi, i pericoli legati al consumo del territorio e al costruire senza regole. E' intervenuto il presidente di Italia Giusta, Pasquale De Santis.
Riprese video di A.Covella per Italia Giusta/Sudcritica

[in Sudcritica Modugno]

=POLITICA E CONSENSO=

=LA POLITICA
DELLE LOCUSTE=

locuste-madagascar


se si vuole tentare
un recupero
delle regole
che tutelino tutti,

bisognerà scontentare
i gruppetti di interesse
che si concentrano come locuste
intorno al patrimonio pubblico

di  Tina Luciano
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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=CULTURA, SCUOLA E
TERRITORIO E LA 'NUOVA'
FIERA DEL CROCIFISSO
A MODUGNO=

seminario IG di ciaula longo lobaccaro

Per i Seminari di Italia Giusta
secondo la Costituzione,
incontro - il 21 novembre 2014 -
col musicista dei Radiodervish
Michele Lobaccaro
e con Francesca Di Ciaula
e Valentina Longo.
Su politiche culturali a
Modugno, sul successo
della 'nuova' Fiera
del
Crocifisso inaugurata
con l'amministrazione
Magrone
e sull'importanza
delle relazioni
tra scuola e territorio.

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=DISCUSSIONI=

=ECONOMIA E UE.
CI VORREBBE KEYNES
MA E' TROPPO
DI SINISTRA=

keynes-main-photo


Ilquadro
macroeconomico

dell’Europa
dovrebbe suggerire
la ripresa di politiche economiche
poggiate sulle argomentazioni
della cosiddetta sintesi postkeynesiana.
Invece, ciò è ancora molto lontano
dall’essere preso in considerazione
dalle istituzioni europee

di  Mino Magrone

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=LE SCELTE FISCALI DELLA GIUNTA MAGRONE PER PROTEGGERE I CETI MENO ABBIENTI=
Incontro con Dino Banchino.

Per i seminari di Italia Giusta secondo la Costituzione, incontro con l'assessore al Bilancio dell'amministrazione comunale di Modugno guidata da Nicola Magrone.Banchino ha parlato delle scelte fiscali fatte dalla giunta, tutte improntate all'art.53 della Costituzione italiana, per il quale il sistema tributario nel nostro Paese "è informato a criteri di progressività”.
Per questo, per il 2014 a Modugno non si è pagata la TASI, preferendo scaricare il peso maggiore della contribuzione dei cittadini sull'Irpef. Sono intervenuti Pasquale De Santis, presidente di Italia Giusta secondo la Costituzione, e Nicola Magrone.

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=MODUGNO, LA GIUNTA MAGRONE E L'AIUTO AI PIU' DEBOLI=
Incontro con Rosa Scardigno

Per i seminari di Italia Giusta secondo la Costituzione, incontro con l'assessore ai servizi sociali dell'amministrazione comunale di Modugno guidata da Nicola Magrone.Al centro dell'intervento dell'assessore, gli sforzi per ricostituire servizi disastrati (Ufficio di Piano, in primis), le necessità cui assolvere senza arbitrio, la descrizione di un lavoro interrotto a poco più di un anno dall'insediamento, quando avrebbe potuto dare aiuti più congrui.

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=DISCUSSIONI=

=MODUGNO.
CON ITALIA GIUSTA
PER ROMPERE
L'AGGLOMERATO
DI POTERE=

logo italia giusta internet


Da queste parti
smuovere la stagnazione
di poteri è stato
un azzardo
ed una scelta
 coraggiosa.
E tuttavia la dimostrazione
che un movimento possa spezzare

un meccanismo consolidato
c'è stata.
[...] Che si possano tentare
scelte politiche limpide e nette,
l'esperienza amministrativa
modugnese ce lo insegna

di  Francesca Di Ciaula
____________________

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I SEMINARI DI ITALIA GIUSTA

=MODUGNO, LA NUOVA FIERA DEL CROCIFISSO=
Incontro con Tina Luciano -
"Queste sono le ragioni e le modalità della nuova configurazione della Fiera del Crocifisso......da un lato riannodare i fili con il centro della città, dall’altro garantire la sicurezza in un sito che, oltre ad essere isolato non garantiva nemmeno l’incolumità dei visitatori".

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=I LUOGHI=

=BORGO TACCONE.
STORIA PICCOLA
DEL SUD=

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Borgo Taccone
è questo luogo
dell'assenza,
una storia mancata
di insediamenti rurali.
Eppure non riesci
ad individuare la parola fine
a questa storia.
Il borgo intero sembra piuttosto
un racconto interrotto.

di  Francesca Di Ciaula
______________

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=DISCUSSIONI=

=IL MATTONE DI CALVINO.
60 ANNI DOPO=

Credits-LaPresse h partb


“Un sovrapporsi
geometrico di parallelepipedi
e poliedri, spigoli e lati di case,
di qua e di là, tetti, finestre,
muri ciechi per servitù contigue
con solo i finestrini smerigliati
dei gabinetti uno sopra l’altro”.

di  Nicola Sacco
______________

 [Leggi tutto]

=DISCUSSIONI=

=CRISI. PER SALVARE
L'EUROPA BASTEREBBE
SVEGLIARE IL GIGANTE=

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Una modesta
frazione

di questo gigante finanziario
narcotizzato e costretto
a stare improduttivo può,
purché l’Europa e la Germania
lo vogliano, finanziare opere
e interventi comuni di sviluppo
e crescita dell’occupazione
di lavoratori in Italia ed in Europa

di  Mino Magrone
______________

 [Leggi tutto]

=DISCUSSIONI=

=MODUGNO.
LA DIGNITA' POSSIBILE=

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Questo, il sindaco
di Modugno,
Nicola Magrone,
ha insegnato nel primo anno
di amministrazione a chi
ha voluto comprendere:
a essere chiari,
a pronunciare il nome delle cose
senza timore, pubblicamente,
non in cenacoli all’ombra
di qualche interesse
che non fosse quello
di tutti i cittadini.

di  Francesca Di Ciaula

____________________

 [Leggi tutto]

=DISCUSSIONI=

=TAMARO, IL GRANDE NEMICO
E' IL NIENTE. O LO E'
PIUTTOSTO IL NICHILISMO?=

rotoletti010


L'angoscia e il disagio
non sono soltanto
sentimenti dei giovani,
sono invece
di noi tutti
in quanto mortali
destinati a finire,
al niente

di  Mino Magrone

_______________

[Leggi tutto]

Sudcritica Modugno

=GUASTO A PASSAGGIO A LIVELLO MODUGNO. IL SINDACO, SITUAZIONE ASSURDA CHE SI RIPETE= 5 aprile 2014 - Dice Nicola Magrone: "Prendero' le opportune iniziative per l'attuazione puntuale di intese precise sui compiti i di Fal e Rete Ferroviaria Italiana. Quello che serve e' scongiurare ulteriori situazioni di grave pericolo".[Leggi tutto in Sudcritica Modugno]

=DISCUSSIONI=

=“La grande bellezza”?=

la grande bellezza


Finché continua
l’umana avventura
in questa valle,
ci sarà scienza, arte,
religione
e l’apocalisse del pensiero
lasciamola ai meno dotati.
Non ci riguarda.

di  Pippo De Liso

_______________

[Leggi tutto]

=DISCUSSIONI=

=JOBS ACT, LAVORO

SENZA DIRITTI

E SENZA DIFESE=

CGIL crisi

 
l’Europa solidifica
interessi preminenti
anche sottraendo
ai Paesi
a sovranità nazionale
le tradizioni politiche
e i documenti storici d’identità.
L’Italia è in prima fila con la cessione
della Costituzione e la fiammata
di follia collettiva del cambiamento
a tutti i costi, soprattutto in peggio

di  Pippo De Liso

_______________

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=DISCUSSIONI=

=Per far ripartire l'Italia

non serve stravolgere

la Costituzione=

costituzione

Proposta, da parte di un attivista

di Italia Giusta, di una piccola

guida pratica, aperta a suggerimenti,

per orientarsi tra i temi

di stretta attualità politica

di  Nicola Sacco

_______________

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Sudcritica Modugno

=RACCOLTA DIFFERENZIATA A MODUGNO, SUDCRITICA INTERVISTA L'ASSESSORE = 17 marzo 2014 - Puoi seguire l'intervista anche alla pagina di Sudcritica Modugno.Tra breve, finalmente, anche a Modugno (e per l'intero Aro del quale Modugno è capofila) ci sarà un bando di gara per una vera raccolta differenziata. Con l'aiuto e la collaborazione di tutti i cittadini dovrà portare al traguardo 'rifiuti zero'. L'assessore comunale Tina Luciano spiega a Sudcritica come accadrà.

Riprese e post produzione di Alberto Covella

Per discutere con il Movimento Italia Giusta secondo la Costituzione, questi gli indirizzi:
sede: via X marzo 88 - 70026 MODUGNO
posta elettronica: [email protected]
[email protected]
rivista: www.sudcritica.it

=DISCUSSIONI=

Larroganza

della Rai

In nessun altro

Paese europeo

si assiste al pagamento

di un canone obbligatorio

a fronte di una pubblicità

invadente e accentratrice

di  Pippo De Liso

_______________

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=DISCUSSIONI=

Il documento

alternativo

"Il sindacato

è un'altra cosa"

per il XVII Congresso

della Cgil

 

di  Pippo De Liso

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=DISCUSSIONI=

Una sinistra

nata piccolo-borghese

 

di  Franco Schettini

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a mio avviso il nostro “marxismo” altro non è stato che riformismo piccolo borghese, nemmeno socialdemocratico

Il 15 giugno del 1975 Pasolini scriveva, dopo le effimere vittorie delle sinistre, che “l’Italia è nel suo insieme ormai un Paese spoliticizzato, un corpo morto i cui riflessi non sono che meccanici. L’Italia cioè non sta vivendo altro che un processo di adattamento alla propria degradazione”.

[ Leggi tutto]

Contro la violenza sulle donne

MAGRONE, PALMINA E LE SUE PAROLE HANNO CAMBIATO LA MIA VITA
Casacalenda, 16 novembre 2013 - intervista di Maurizio Cavaliere. Magrone ricorda il giorno in cui palmina martinelli gli parlò in punto di morte, rivelandogli i nomi dei suoi aguzzini. La 14enne di fasano morì data alle fiamme nel novembre 1981, si era rifiutata di prostituirsi.

=LA VIOLENZA ESIBITA=

di Francesca Di Ciaula

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DON TONINO BELLO - LA COSCIENZA E IL POTERE

IL POTERE, LA LEGGE, LA COSCIENZA
Don Tonino Bello ricordato dal sindaco di Modugno, Nicola Magrone, a Mola di Bari, il 16 ottobre 2013, con l'assessore regionale Guglielmo Minervini e don Gianni De Robertis.La speranza nel patto tra deboli, se non per rovesciare il potere almeno per attenuarne l'abuso. Tornare alle origini di don Tonino Bello è tornare alle origini del nostro popolo, cioè la Costituzione. Secondo il sindaco di Modugno, oggi la costituzione non deve essere modificata.

cronache dall'interno

=IL SINDACO DI MODUGNO NICOLA MAGRONE E LA SUA GIUNTA INCONTRANO I CITTADINI=
26 settembre 2013 - Filmato integrale dell'incontroPer la prima volta nella vita amministrativa di Modugno, l’amministrazione parla con i cittadini in un incontro pubblico.

Riprese e post produzione di Alberto Covella

Per discutere con il Movimento Italia Giusta secondo la Costituzione, questi gli indirizzi:
sede: via X marzo 88 - 70026 MODUGNO
posta elettronica: [email protected]
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rivista: www.sudcritica.it

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